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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Stadio Curi imbrattato alla vigilia del derby con l'Arezzo, tifoso assolto dalle accuse e il Tar revoca il Daspo

Per la giustizia penale e amministrativa non c'è prova che l'uomo fosse a Perugia la sera prima della partita, quando furono tracciati i segni che scatenarono il dibattito in rete

Armato di bomboletta spray avrebbe imbrattato i muri e una cancellata dello stadio Curi. Per questo motivo il questore di Perugia aveva emesso un Daspo della durata di 15 mesi, ma il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato il provvedimento.

Il tifoso aretino, difeso dall’avvocato Giulio Ciabattini, è stato raggiunto dal Daspo “per la durata di mesi 15” con il quale gli si vietava “di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F.I.G.C., tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, nonché di restare ad una distanza di 400 metri (fatte salve le esigenze lavorative) da luoghi antistanti agli stadi in occasione delle partite cui partecipino le predette squadre, dalle stazioni ferroviarie interessate all’arrivo e alla partenza dei convogli delle tifoserie in occasione dei citati incontri, dai piazzali adibiti alla partenza, all’arrivo e alla sosta degli autoveicoli che trasportino le tifoserie medesime e le squadre di calcio, dai luoghi di allenamento, compresi i luoghi di ritiro, di arrivo e di partenza delle squadre di calcio”.

Il provvedimento era stato preso sulla base di “un procedimento penale a carico dell’interessato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 639, c. 2, c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso, per mezzo di bomboletta spray di colore nero, imbrattavano i muri e le cancellate dello stadio Renato Curi di Perugia con scritte di grandi dimensioni”. Le scritte vergate sui muri e sulle cancellate dello stadio perugino “non passavano inosservate tanto che venivano successivamente pubblicizzate sui social e commentate con vigore dai tifosi del Perugia”.

Secondo la Questura “l’apposizione delle scritte di cui si discute e la rilevanza alle stesse attribuita nella rete dei social network avrebbero innescato un innalzamento del livello di rischio, già di per sé elevato per la storica rivalità tra le tifoserie del Perugia e dell’Arezzo, richiedendo l’incremento del numero degli operatori delle forze dell’ordine dispiegati in occasione dell’incontro di calcio tra le due squadre”.

I giudici amministrativi, però, avevano già accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato “in considerazione dell’incertezza della riferibilità al ricorrente delle condotte indicate a motivo dell’adozione della misura di prevenzione”. Prima dell’udienza davanti al Tar anche il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia “ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’odierno ricorrente, aderendo alla richiesta in tal senso formulata dal pubblico ministero, il quale aveva evidenziato che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari depongono per la infondatezza della notizia di reato (…) o, comunque, appaiono inidonei a sostenere l’accusa nel corso del giudizio. In particolare, dai riscontri delle indagini svolte dal personale della ..., non è dimostrabile che il ..., la notte del ..., si trovasse in Perugia, e più precisamente nelle zone ove sono stati operati gli imbrattamenti”. Il suo telefonino, infatti, non avrebbe mai agganciato le celle telefoniche a Perugia.

I giudici amministrativi hanno accolto la tesi sostenuta nel secondo motivo del ricorso laddove ritiene che “il provvedimento impugnato non è sorretto, nella sua motivazione, da elementi di fatto che, seppure in via indiziaria, consentano di attribuire personalmente la condotta contestata al destinatario del provvedimento, a maggior ragione ove si consideri che lo stesso procedimento penale che aveva determinato l’avvio al procedimento per l’adozione del Daspo si è concluso con decreto di archiviazione”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento che dispone il Daspo.

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