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Cronaca

Video su come costruire bombe, tecniche di combattimento e AK47, la Cassazione: "Il presunto terrorista può scappare"

Respinto il ricorso del 24enne tunisino arrestato a Parma dalla Polizia postale di Perugia che ha indagato su un'attività di terrorismo internazionale

La Polizia postale di Perugia scova un presunto terrorista e le indagini fanno scoprire un’intensa attività di addestramento e di iniziative con finalità di terrorismo anche internazionale. Così scatta l’arresto per un 24enne tunisino, a Parma, trovato in possesso di 40 video con varie lezioni su come realizzare bombe, su tecniche di combattimento e di disarmo, su metodi per evitare la cattura o liberarsi dalle manette e persino per occultare i cadaveri. Secondo gli investigatori il 24enne era inserito in un rete internazionale di gruppi jihadisti.

Il presunto terrorista, però, ricorre alla Cassazione contro l’arresto, chiedendo la libertà, e sostenendo che sarebbe tutto falso. Nulla ci sarebbe nei canali social da lui utilizzati, soprattutto Whatsapp, Facebook e Telegram, anche se gli agenti dell’antiterrorismo hanno individuato un profilo Whatsapp inserito in tre gruppi differenti, denominati “Gli estranei”, “I canti dello stato islamico” e “L’esercito del califfato”, con tanto di fotografie di tre AK47.

Per i giudici della Corte di Cassazione “i gravi indizi di colpevolezza dall'imponente materiale investigativo raccolto dalla Polizia postale di Perugia e dagli esiti della perquisizione e del sequestro di documenti e del telefono cellulare” sono “indicativi dell'intenso processo di radicalizzazione ed inserimento del soggetto in ambienti internazionali ispirati alla Jihad e dell'opera di autoaddestramento con video e immagini per l'uso di armi, al fine di realizzare atti di violenza con finalità terroristica”.

Indizi che inducono a pensare “al concreto e attuale pericolo di fuga”, possibile anche grazie “al comprovato coinvolgimento del soggetto in circuiti internazionali di chiara ispirazione terroristica e dagli stabili contatti telefonici e telematici tenuti con persone ideologicamente affini e dimoranti all'estero, nonché dalla circostanza che egli s'era recentemente e ripetutamente allontanato dall'Italia per recarsi in Tunisia”.

Da qui la decisione di rigettare il ricorso contro “l'ordinanza di convalida del fermo” proprio in relazione al “vizio di motivazione con riguardo alla insussistenza di elementi incontrovertibili a sostegno del pericolo di fuga”. Per i giudici romani “è incontroverso, alla luce dell'imponente materiale investigativo in atti, che ... era da tempo impegnato in un significativo processo di radicalizzazione e di inserimento in ambienti internazionali ispirati alla Jihad, nonché in concrete attività di autoaddestramento con video e immagini per l'uso di armi, al fine di realizzare atti di violenza con finalità terroristica”.

Ecco spiegata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 3mila euro in favore della cassa delle ammende.

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