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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Equitalia ipoteca la casa senza dirlo al proprietario, la Cassazione annulla: "Violati i diritti del cittadino"

Per i giudici la mancata comunicazione del procedimento ha impedito al contribuente di difendersi in un procedimento davanti al magistrato

Equitalia iscrive l’ipoteca sull’immobile di un contribuente senza comunicare l’atto. La Commissione tributaria regionale dà ragione all’ente di riscossione delle tasse, ma la Corte di Cassazione annulla tutto.

Un contribuente ha un contenzioso avviato con il fisco e all’improvviso si è trovato con una quota della casa di proprietà pignorata. Senza alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia di riscossione né di Equitalia. Si rivolge così alla Commissione tributaria regionale, assistito dall’avvocato Fulvio Carlo Maiorca, contestando l’iscrizione ipotecaria senza aver mai ricevuto una cartella esattoriale o un avviso di pagamento.

La Commissione tributaria, però, rigetta il ricorso sostenendo che negli atti di Equitalia sono citati tutti i passaggi per arrivare al pignoramento. Il contribuente, allora, si rivolge alla Cassazione contestando non i passaggi giuridici della cartella esattoriale, ma il fatto che non gli è mai stato notificato alcunché.

La Cassazione pur riconoscendo che “l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell’espropriazione forzata” e quindi può essere effettuata “senza la necessità di procedere alla notifica”, essa va considerata “inapplicabile” se non è stata comunicata al contribuente. Questo perché la comunicazione di qualsiasi procedimento o provvedimento dell’ente pubblico deve essere portato a conoscenza del cittadino “sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino”. Se il cittadino non conosce gli atti che lo riguardano non può difendersi e questo non è ammissibile nella legislazione italiana.

La Cassazione ha deciso, quindi, a favore del contribuente perché l’iscrizione ipotecaria non comunicata incide “in modo negativo sui diritti e gli interessi” del cittadino, impedendo l’attivazione “del contraddittorio” processuale che rientra nei diritti del cittadino con l’individuazione di un giudice per decidere sulle vicende in questione. Ne discende l’accoglimento del ricorso del contribuente con l’annullamento della decisione della Commissione tributaria e dell’iscrizione ipotecaria.

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