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Cronaca

Tarocchi vietati, il Tar dell'Umbria riapre i servizi al telefono (anche se costosi): "Non si tratta di truffa"

La decisione dopo il ricorso contro la chiusura di un'attività pubblicizzata: "Non sfrutta la credulità popolare"

Il servizio di tarocchi al telefono non è equiparabile ad una truffa. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria con una seconda sentenza (La Questura chiude il servizio di tarocchi, il Tar lo riapre: "La tariffa a pagamento non è una truffa") conferma le indicazioni già presenti in giurisprudenza.

La sentenza è stata emessa a seguito di ricorso presentato da una società che fornisce servizi di tarocchi, difesa dall’avvocato Gian Luca Falcinelli, dopo che la Questura di Perugia aveva ordinato la cessazione dell'attività di cartomanzia.

La società ricorrente fornisce, tramite servizio telefonico, “Servizi di intrattenimento” consistenti in “Servizi di cartomanzia”. Personale della Questura aveva fatto un accesso nella sede dell’azienda e “nei locali siti al piano primo di un condominio, venivano rilevate 5 postazioni fisse con telefono impegnate da operatori, e sul tavolino di una di esse erano presenti mazzi di carte del tipo tarocchi” e che “il servizio di cartomanzia viene svolto sia tramite utenze telefoniche 899”, cioè ad alta tariffazione. Gli agenti trovavano anche “appositi elenchi” e “ampia pubblicità dell’attività in questione”.

Sulla base del Testo unico di pubblica sicurezza scattava il verbale sulla base dell’interpretazione che vuole l’attività di cartomanzia “non consentita” in quanto sfrutta la credulità popolare.

Il Tribunale amministrativo ha confermato che “l’attività di cartomanzia, anche se non certo regolata” è lecita, mentre sono vietate “quelle comunicazioni che siano tali da indurre in errore o sfruttare la credulità del consumatore”. L’esercizio di attività di cartomante “a mezzo di utenza telefonica non è sufficiente di per sé ad integrare la fattispecie di ciarlataneria prevista dalla normativa di pubblica sicurezza, in assenza di adeguata indagine sull’idoneità della stessa a produrre abuso della credulità popolare e dell’ignoranza”.

Dalla lettura del provvedimento e del verbale di Polizia, secondo i giudici, non si emergono profili di illiceità, né metodi truffaldini o abuso dell’ignoranza e della credulità delle persone. Ne consegue che l’attività è lecita e i provvedimenti interdittivi sono da annullare.

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