rotate-mobile
Cronaca

Cartomanzia al telefono, se l'azienda pubblicizza i costi e paga le tasse non incorre nel reato di "abuso della credulità popolare"

Società di tarocchi online e telefonici porta in tribunale Ministero, Questura e Prefettura e vince: decreto di chiusura dell'attività era illegittimo

Il servizio di cartomanzia telefonica, se ben pubblicizzata la parte del pagamento, non rientra, di per sé, nelle violazioni previste dal Testo unico di pubblica sicurezza in merito alla contestazione dell’esercizio del mestiere di ciarlatano.

Una società di fornitura di servizi di cartomanzia telefonica, difesa dall’avvocato Riccardo Minelli, ha portato davanti al Tribunale amministrativo il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo Perugia e la Questura di Perugia dopo l’emissione dell’ordinanza del Questore di Perugia, emessa a seguito dei controlli degli “agenti della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, unitamente ad agenti del Corpo Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, volta ad attualizzare l’esistenza di un'attività di servizio telefonico di cartomanzia”, con la quale “ordinava la cessazione dell’attività di cartomanzia illecitamente esercitata”.

Secondo il questore la società avrebbe violato l’articolo 121 del Tulps laddove l’attività era “diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare o altrimenti l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano il pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”.

Secondo la difesa dell’azienda, invece, è necessario tenere conto di alcuni fattori, a partire dal “mutamento del contesto economico e sociale” e considerando “una valutazione mirata che verifichi in concreto l’idoneità oggettiva dei comportamenti ad abusare della superstizione e della credulità popolare”. Il provvedimento impugnato, inoltre, non terrebbe conto del fatto che l’accusa di “cialtroneria” sarebbe legata solo al fatto che “erano presenti postazioni fisse dotate di telefono, alcune impegnate da operatori che offrivano un servizio telefonico di cartomanzia”; senza considerare che non vi sarebbe alcun “abuso della superstizione e della credulità popolare” visto che “dal sito internet ben si evince che i clienti sono pienamente consapevoli di rivolgersi ad un servizio a pagamento, mediante addebito diretto sul credito telefonico o sulla bolletta o mediante acquisto di minuti, il quale si attesta in previsioni e consigli alla persona, anche mediante l’ausilio eventuale di tecniche olistiche se richieste dal cliente medesimo”.

Secondo i giudici amministrativi dai verbali di accertamento si evince che l’illegittimità dell’attività di cartomante è stata stabilita solo sull’esistenza di “utenze telefoniche 899… in entrata, sia con utenze telefoniche fisse”, sulle “postazioni fisse dotate di telefono, alcune impegnate da operatori che offrivano un servizio telefonico di cartomanzia”, ma senza una “necessaria una approfondita analisi della fattispecie concreta per verificare se tale attività concreti un abuso della credulità popolare e dell’ignoranza”.

I giudici amministrativi, infine, hanno convenuto sul fatto che “da una posizione di assoluta ostilità nei confronti del mestiere di ciarlatano” si è giunti “a ritenere ammissibili le attività di cui di discute in quanto fonte di reddito e quindi soggette al prelievo fiscale al pari di qualsiasi attività professionale”.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cartomanzia al telefono, se l'azienda pubblicizza i costi e paga le tasse non incorre nel reato di "abuso della credulità popolare"

PerugiaToday è in caricamento