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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Tar dell'Umbria respinge ricorso presentato da 123 operatori sanitari contrari all'obbligo vaccinale

I ricorrenti avevano ricevuto dall’AUSL Umbria 1 e dall’AUSL Umbria 2 le missive contenenti l’invito a produrre la documentazione relativa alla vaccinazione già effettuata ovvero prenotata

E' stato dichiarato inammissibile e quindi respinto il ricorso proposto da 22 sanitari o operatori sanitari residenti nella Provincia di Perugia e da 101 sanitari o operatori sanitari residenti nella Provincia di Terni, che avevano impugnato gli atti della procedura relativa al loro obbligo di vaccinazione e la sospensione in caso di mancato riscontro. Il T.A.R. ha accolto le eccezioni di inammissibilità dall'avvocato Siro Centofanti, proposte quale difensore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, di Terni e Foligno, e ha condannato tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese valutate in seimila euro. 

Il collegio, si legge nella sentenza, "ritiene fondate le eccezioni preliminari sollevate dall’AUSL resistente. I ricorrenti impugnano cumulativamente diversi adottati da diverse amministrazioni. Detta circostanza sarebbe già da sola sufficiente per escludere l’ammissibilità dell’unico ricorso cumulativo proposto, dal momento che non può ravvisarsi, tra gli atti qui impugnati delle due Amministrazioni resistenti, la connessione oggettiva che deriva dall’unicità della sequenza procedimentale o dell’azione amministrativa. Per di più, il ricorso è stato collettivamente proposto da soggetti di cui non è chiara l’omogeneità delle posizioni rispetto agli atti impugnati ed alle amministrazioni resistenti". 

"Anzi, come si è anticipato, gli stessi ricorrenti - si legge nelle motivazioni della magistratura perugina - si qualificano genericamente come «tutti esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali», riferendo che alcuni di essi sono «lavoratori dipendenti in favore delle diverse Aziende Sanitarie umbre, altri liberi professionisti, che esercitano le più svariate professioni in ambito sanitario, quali quella di medico, psicologo, psicoterapeuta, veterinario, farmacista, etc.» e che «[a]ltri ancora sono lavoratori dipendenti di strutture sanitarie o socio-sanitarie private, che svolgono attività di segreteria, contabilità, assistenza tecnica ed altri infine sono lavoratori autonomi».

"Nessuna indicazione - si conclude nella sentenza del Tar - ulteriore viene fornita per precisare quale sia il rapporto intercorrente tra ciascuno degli istanti e l’AUSL di rispettiva afferenza. Tale mancanza impedisce al Tribunale di compiere la necessaria verifica in ordine all’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, indispensabile per valutare l’ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo"

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