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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Città di Castello

Cuccia, arnie e capanni abusivi nel terreno della parrocchia: demolite tutto

Il proprietario dei terreni vicini cita davanti al Tribunale amministrativo regionale il Comune di Citttà di Castello e l'Istituto sostentamento del clero

Costruzioni abusive nel terreno della parrocchia della chiesa di Candeggio, lite in tribunale tra Comune di Città di Castello, proprietario del terreno adiacente e Istituto sostentamento clero. In particolare la lite è sorta per “una rimessa materiali per apicoltura in lamiera, una cuccia per cani, una recinzione del terreno ed una pensilina, tutte annesse al manufatto agricolo in quanto asseritamente abusive”.

Il confinante con i terreni parrocchiali si era rivolto al Comune di Città di Castello contestando i “lavori consistenti nella realizzazione di pertinenze a servizio dell’impresa agricola, rimessa materiali per apicoltura, cuccia per cani, recinzione legnaia e costruzione di una pensilina a copertura dell’accesso all’annesso agricolo esistente”.

Il 6 maggio 2013 il Comune di Città di Castello ordinava la demolizione di tutte le opere in questione. L’8 agosto 2013 l’Istituto sostentamento del clero presentava domanda di sanatoria, che veniva accolta il 19 ottobre del 2015 dall’amministrazione comunale. Il vicino impugnava la sanatoria per mancanza del requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda, perché la sanatoria impugnata sarebbe stata rilasciata in violazione del prescritto termine perentorio per domandare la sanatoria stessa, perché le opere sarebbero state date in affitto ad un contadino solo dopo l’ordinanza di demolizione, perché le strutture non sarebbero oggetto di sanatoria secondo le norme regionali e perché non essendo stati demoliti nei termini sarebbero divenuti di proprietà comunale.

Il Comune ha controdedotto che “l’invocato elemento della “vicinitas” non sarebbe sufficiente a radicare l’interesse al ricorso tanto nei confronti dell’azione di annullamento” della sanatoria e che tutti i documenti sono stati rilasciati secondo legge.

L’Istituto sostentamento del clero ha sostenuto che “lo stato dei luoghi sarebbe differente rispetto al momento di emanazione dell’ordinanza demolizione”.

Per i giudici “l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere” da parte del vicino. La domanda di annullamento “è fondata e va accolta” perché la sanatoria è stata concessa sulla base di norme che sono state dichiarate incostituzionali. Cosa che non impedisce al Comune di rivalutare tutta la situazione e rivedere la concessione della sanatoria.

Come dire: il vicino ha ragione, ma il Comune se farà le cose per bene potrà sanare gli abusi edilizi.

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