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Cronaca

Tamponano un'auto, distraggono il conducente e rubano la vettura: condannati

In Cassazione conferma della pena inflitta in Tribunale e condanna a pagare 2mila euro di multa per il ricorso inammissibile

Tamponano un’automobile e mentre il conducente discute con il proprietario, il complice ruba la vettura.

I due rapinatori sono stati condannati, dal Tribunale di Perugia e in appello, a 3 anni e mezzo. Contro questa sentenza si sono rivolti alla Cassazione, sostenendo che non avevano usato violenza e che il tamponato non era stato costretto a fermarsi.

I giudici della Cassazione, nell’analisi del caso, hanno ricordato che “il veicolo sul quale si trovavano gli imputati aveva tamponato quello su cui viaggiava la persona offesa, che, quindi, era stata indotta a fermarsi e scendere dall'auto” per constatare i danni e redigere il cid, ma “mentre la persona offesa si stava dirigendo all'altezza della parte posteriore del veicolo, un altro soggetto si era posto alla guida del mezzo e, dopo averla colpita con lo sportello, era risuscito ad allontanarsi a bordo del veicolo”.

Secondo i difensori “il fatto stato qualificato come rapina anziché come furto, pur difettando la violenza”, con “la persona offesa” che “dopo il tamponamento arrecato alla sua vettura, avrebbe avuto la possibilità di scegliere se fermarsi o proseguire la marcia, così da non essere stata coartata la sua volontà”. Il fatto andrebbe qualificato “come rapina impropria, essendo al più stata usata minaccia, essendo stata pronunciata la frase ‘vai via’ dopo che il coimputato era ormai alla guida del veicolo”.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto i ricorsi “integralmente inammissibili” in quanto “a seguito del tamponamento alla propria autovettura, la persona offesa è stata costretta a scendere dalla macchina ed ha quindi subito violenza” che si fisica o psicologica. Il comportamento dei due imputati si configura come rapina in quanto è “stato frapposto un ostacolo all'autonomia psico-fisica della vittima, alla sua libertà di locomozione, per indurla ad arrestare la marcia e scendere dall'autovettura onde mettersi in condizioni tali da propiziare la sottrazione del veicolo, altrimenti - con le medesime modalità – impossibile”.

Da qui la conferma della pena inflitta oltre al pagamento delle spese processuali e di 2mila in favore della Cassa delle ammende.

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