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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Perugia, perseguita l'amante che lo ha lasciato: condannato ed espulso

Ricorso al Tar contro l'espulsione: "Qui vivono mia moglie e i miei figli, non potete mandarmi via"

Arriva in Italia per lavorare e si porta dietro l’amante e quando viene condannato ed espulso per aver perseguitato la donna che ha troncato la relazione, si appella al diritto di non essere separato dalla famiglia dopo aver fatto il ricongiungimento con la moglie e i figli, fatti arrivare in Umbria.

Uno straniero, difeso dall’avvocato Alberto Catalano, si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per contestare e chiedere l’annullamento, del decreto con cui la Questura ha rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La Questura è addivenuta a tale decisione a seguito della condanna per il reato di atti persecutori nei confronti di una connazionale con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale e della figlia di lei. Stalking che aveva portato all’arresto in flagranza “per ulteriori e ripetuti episodi di minaccia ed atti persecutori nei confronti delle medesime persone offese” e poi a una seconda condanna in continuazione con la prima, in quanto l’uomo non aveva desistito dai comportamenti persecutori.

Nel ricorso l’uomo ha sostenuto “che il provvedimento impugnato non avrebbe operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, con particolare riguardo alla tutela della famiglia” che avrebbe fatto venire in Italia poco dopo il suo arrivo e “al suo diritto di continuare a esercitare l’attività lavorativa appresa proprio nel corso del soggiorno in Italia, oltre che di proseguire le terapie mediche” presso la Usl n. 1 di Perugia.

Il permesso di soggiorno, inoltre, non può essere negato in virtù di una condanna, a fronte della sospensione condizionale della pena e la successiva sospensione degli effetti del decreto prefettizio di espulsione emesso a suo carico.

I giudici amministrativi, però, hanno ribadito che per alcuni reati di particolare allarme sociale, soprattutto “in ambito di violenza domestica”, la valutazione della Questura è stata corretta anche alla luce del fatto che l’uomo viveva con la donna.

Quanto alla valutazione dei legami familiari “è vero che anche la moglie e uno dei figli del ricorrente risultano aver raggiunto in Italia il proprio congiunto e condiviso con lui la residenza”, ma la ricostruzione del procedimento penale confuta “l’effettività dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con moglie e figlio, quest’ultimo oltretutto da tempo in età adulta”. Facendo così venir meno gli interessi a rimanere in Italia per via del nucleo familiare, trovandosi di fronte a “un rapporto matrimoniale dai contorni incerti, accompagnato per almeno dieci anni da una stabile relazione extraconiugale”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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