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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Spoleto

Spoleto, il Tar respinge il ricorso sulla sanatoria dei palazzi della Posterna

La società costruttrice aveva chiesto di annullare la licenza del 2006 e poter acquistare più metri cubi per poter poi sanare la costruzione di cui la Corte d'appello di Firenze ha stabilito l'abbattimento

I palazzi della Posterna devono essere abbattuti come ha stabilito un lungo percorso processuale durato anni, con risvolti penali, civili e amministrativi. Adesso il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha dato ragione al Comune di Spoleto, respingendo il ricorso della Findem s.r.l. che aveva chiesto l’annullamento del permesso a costruire del 2006 e il rilascio di un nuovo titolo abilitativo con l’obiettivo di sanare la situazione di illegittimità che grava sui due edifici.

Secondo il ricorso annullando il permesso a costruire del 2006 si sarebbe resa nulla qualsiasi decisione giudiziaria in merito all'abuso edilizio e all'ordine di demolizione. Con una nuova licenza a costruire si sarbbe potuto avanzare istanza di sanatoria e lasciare i palazzi al loro posto. Ipotesi sulla quale il Comune di Spoleto aveva espresso la propria contrarietà, sostenendo che il rilascio di un nuovo permesso a costruire, a seguito dell’annullamento del precedente, non avrebbe potuto incidere in alcun modo sull’ordine di demolizione sancito nel 2014 dalla Corte d’Appello di Firenze.

I magistrati del Tar "hanno fatto riferimento proprio alla ricostruzione della Corte d’Appello di Firenze che, esprimendosi sulla possibilità di sanatoria dei palazzi della Posterna, giudicava indispensabile da parte dei proprietari degli appartamenti e, quindi, anche della Findem srl, l’acquisto di una quota di volumetria sufficiente a riportare l’indice di edificabilità nei limiti previsti per la zona A1 del centro storico di Spoleto" si legge in una nota del Comune di Spoleto.

L’illegittimità è dovuta all’indice di edificabilità dei due edifici che è pari a mc/mq 7,50 (l’edificazione di 14.254 metri cubi è avvenuta su un’area di 2.200 mq), superiore rispetto a quello medio che è di 2,92. L’acquisto di una ulteriore quota di volumetria servirebbe a colmare questa differenza, permettendo quindi di sanare l’attuale condizione di illegittimità. Senza questo passaggio l’annullamento del permesso a costruire del 2006 ed il rilascio di uno nuovo non servirebbe in alcun modo a sanare la situazione ex post: da qui la sentenza del Tar dell’Umbria che ha respinto il ricorso della Findem srl contro il Comune di Spoleto giudicandolo infondato.

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