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Martedì, 16 Aprile 2024
Cronaca

Umbria, il Tar dà il via libera al regolamento comunale contro il gioco d'azzardo: "Tutela la salute pubblica"

Ricorso di due società contro gli atti approvati dal consiglio comunale di Amelia, ma per i giudici amministrativi regolamentare orari, distanze da luoghi sensibili e numero di macchine rientra nei compiti del Comune

Il regolamento comunale di Amelia per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo patologico individua correttamente i luoghi sensibili e ne disciplina gli orari di apertura e chiusura. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria lo scrive nella sentenza con la quale ha respinto il ricorso di due società, assistite dagli avvocati Carlo e Maria Claudia Lepore, che operano nel settore di installazione e noleggio di gioco d’azzardo, la seconda nel settore della somministrazione di alimenti e bevande nei cui locali sono collocati gli apparecchi di intrattenimento.

Le due società avevano chiesto l’annullamento delle delibere del consiglio comunale del settembre del 2019 con le quali era stato approvato il regolamento comunale specifico. Il Comune di Amelia si era costituito tramite l’avvocato Antonio De Angelis.

Nel ricorso si contestava il fatto che il regolamento “non fa alcun cenno al pericolo concreto della salute della popolazione locale”, il contrasto con il Testo unico di pubblica sicurezza sugli orari di funzionamento, che impone la limitazione oraria dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00, mentre quella prevista dal Comune di Amelia è eccessiva visto che il territorio “non evidenzia la presenza di fenomeni di ludopatia che possano giustificare una azione repressiva dell’attività del gioco con gli apparecchi de quibus”; il criterio di calcolo delle distanze dai luoghi sensibili da calcolare in linea retta (o d’aria) e non invece secondo il criterio del percorso pedonale più breve; l’imposizione del rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili oltreché l’apertura anche il trasferimento di sede e la variazione di tipologia di gioco; la limitazione degli apparecchi accesi; il fatto che il regolamento tralasci “di considerare gli effetti delle altre forme di gioco; basti pensare ai gratta e vinci e agli altri giochi puramente aleatori”; l’obbligo di collocare al piano terra degli esercizi autorizzati; l’aver inserito tra i “luoghi sensibili” le biblioteche comunali aperte al pubblico, le aree di verde pubblico attrezzate, gli istituti di credito, uffici postali e ATM.

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Per i giudici amministrativi, però, il ricorso è infondato e va respinto in quanto “il regolamento impugnato contiene puntuale motivazione in ordine alle esigenze di tutela della salute pubblica, e di prevenzione e contrasto alle dipendenze da gioco” e indica “idonee misure volte ad eliminare o quantomeno contenere i fenomeni legati al vizio del gioco, attivando un sistema di prevenzione che tuteli i soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione, nel rispetto della libertà personale e dell’iniziativa imprenditoriale”.

Da qui la decisione di respingere il ricorso, con la condanna al pagamento delle spese processuali a carico delle due società ricorrenti.

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