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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Norcia

Falsa residenza per il contributo post sisma, pensionata finisce davanti alla Corte dei conti

Il giudici contabili: "I bassi consumi di luce e acqua non sono la prova che non abitava nella casa distrutta dal terremoto". Assolta

Percepisce 11mila euro come contributo per l’autonoma sistemazione dopo che il terremoto del 2016 le ha distrutto la casa a Norcia. Secondo la Guardia di finanza, però, in quella casa non abitava nessuno e così la Procura della Corte di conti chiede indietro i soldi all’anziana signora.

La signora, dopo l’evento sismico, aveva certificato che quella era la sua abitazione e aveva ricevuto il contributo da parte del Comune di Norcia. Per la Procura contabile, invece, quell’autocertificazione avrebbe documentato un falso, in quanto la donna non risiedeva in quella casa. Le prove sarebbero costituite dalle bollette di luce, acqua e gas: per il 2015 avrebbe consumato 76 euro di elettricità e 53 euro di acqua; per il 2016 55 euro di elettricità e 0 di acqua. Dal 2014 al 2016, la signora avrebbe avuto come medico curante un dottore di Roma. Per la Procura, quindi, non abitava stabilmente nella casa di Norcia, ma presso i figli nel Lazio.

Per i giudici contabili, però, quello che fa testo è l’occupazione della dimora al momento del terremoto. “La residenza anagrafica non è, infatti, sufficiente per il riconoscimento del contributo, ma la persona richiedente è tenuta ad autocertificare anche di dimorare abitualmente, con il proprio nucleo familiare, presso l’immobile in questione” scrivono i magistrati contabili.

Ed è onere della Procura provare che la signora non abitasse in quella casa, non il contrario. “Vero è che tale onere può essere assolto producendo svariati atti e documenti quali, ad esempio, contratto di locazione, iscrizione al medico di base, contratto di lavoro, utenze o assumendo deposizioni testimoniali”, scrivono ancora i giudici, ma gli indizi devono fornire “un quadro di concordanza, gravità e precisione”.

Nel caso in esame la documentazione fornita non basta. La residenza effettiva nel Lazio è successiva al terremoto, mentre quella anagrafica è a Norcia. I consumi, ritenuti molto bassi, non hanno tenuto conto che sono riferiti ad una frazione dell’anno in cui si è verificato il terremoto, quindi in fase di conguaglio l’importo sarebbe stato più alto. “Ad ogni buon conto, il tenore dei consumi va anche valutato alla luce della condizione di pensionata della anziana convenuta, il cui reddito non elevato comportava, presumibilmente, una tendenza al risparmio energetico” sostengono i giudici contabili.

Quanto al medico è plausibile che avesse scelto un dottore dove abitano il figlio “che verosimilmente la supportava nelle cure mediche” e dove trascorrerebbe buona parte dell’anno. La signora, inoltre, avrebbe sostenuto anche delle visite specialistiche a Terni, “il che attesta comunque una sua rilevante presenza nel territorio umbro nel periodo del sisma”.

Un’indagine che avrebbe potuto provare la residenza effettiva della signora è quella che riguarda le utenze cellulari, cioè il confronto dei “tabulati in entrata e uscita, per verificare se, nel periodo di riferimento, tale utenza avesse agganciato celle nel Comune di Norcia solo in modo sporadico, a differenza di quelle agganciate nel Comune di ... per l’anno 2016”. Questo non è stato fatto.

Per i magistrati contabili, in conclusione, gli elementi probatori non sono prove precise e concordanti per poter arrivare ad una condanna. Tanto più che non sarebbe dimostrabile il dolo nel compilare l’autocertificazione. Da qui “il proscioglimento pieno, nel merito, da ogni addebito” dell’anziana pensionata.

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