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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Non c'è prova che i carrelli di stagionatura siano stati distrutti dal terremoto, negato il contributo al salumificio

Il titolare dell'azienda porta in Tribunale la Regione per il mancato riconoscimento dei danni derivanti dal sisma del 2016. La determina dirigenziale firmata in periodo di sospensione da Covid19

Il salumificio ha subìto danni a causa del terremoto del 2016 e quando si presenta l’opportunità di usufruire del contributo da parte della Regione, il titolare presenta la domanda per la “sostituzione dei carrelli per la stagionatura degli insaccati per la somma di euro 153.792”

Dopo quattro anni, però, la richiesta viene respinta perché per quanto riguarda “la spesa riferita alla riparazione di 712 carrelli per la stagionatura degli insaccati”, agli ispettori regionali “non risulta ammissibile poiché, […], il presente Nucleo di valutazione tecnico non è nella possibilità di prendere atto del nesso di causalità diretto fra il danno subito e gli eventi sismici”. Cioè i danni non sarebbero riconducibili al terremoto o non si riesce ad averne prova.

Il titolare del salumificio, “azienda a conduzione familiare operante nel mercato della produzione di salumi, insaccati, selvaggina e altre specialità gastronomiche”, tramite gli avvocati Alessandro Formica e Michela Paganelli, si rivolge al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l’annullamento degli atti della Regione con i quali si nega il contributo, tra l’altro adottato “nel periodo di sospensione straordinaria dei termini di cui alla normativa speciale sull'emergenza Covid19”. Il proprietario dell’azienda contesta il parere istruttorio del Nucleo di valutazione tecnico, in quanto non avrebbe chiarito “le ragioni per cui non siano stati ammessi a contributo almeno i costi di ripristino dei carrelli direttamente danneggiati dai crolli dell’impianto di stagionatura cagionati dal sisma del 2016”, avendo liquidato “la questione con affermazioni del tutto generiche ed apodittiche” senza riconoscere “l’esistenza del nesso di causalità tra il danno ai carrelli ed il sisma”.

La Regione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

E il collegio del Tribunale amministrativo ha accolto tale eccezione, rimandando al giudice civile sulla base di una sentenza delle Sezioni Uniti Civili della Corte di Cassazione, che ha deciso proprio “con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici”.

In altre parole “la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attività dell’amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi”.

Da qui il rimando “alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto ... con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata”.

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