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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Disturba le lezioni, insulta i compagni e aggredisce le maestre: sospeso bimbo di terza elementare

Ricorso dei genitori al Tar: "Non considerata la disabilità certificata dall'Asl". I giudici: "Unica soluzione per evitare il ripetersi di episodi di violenza"

Il bambino con disturbo oppositivo disturba le lezioni e infastidisce i compagni e la sanzione della sospensione dalle lezioni “appare la più adeguata” a garantire che non accadano altri episodi pericolosi per tutti durante l’orario scolastico.

È la decisione del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria sul ricorso che i genitori del bambino, frequentante la terza elementare, hanno presentato contro il provvedimento disciplinare preso dalla scuola nei confronti dell’alunno.

La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni era stata decisa dal consiglio di istituto dopo che il bambino si era reso “protagonista di gravi episodi di disturbo, di maltrattamento dei compagni, di turpiloquio, di violenza anche fisica verso le maestre”.

I genitori hanno contestato la decisione perché sarebbe presa “senza considerare lo stato di invalidità dell’alunno affetto da disturbo oppositivo – provocatorio” con tanto di certificazione della commissione medica dell’Asl. Sempre secondo i genitori “i comportamenti contestati avrebbero dovuto essere valutati alla luce dei disturbi di cui è affetto il bambino, ed essere contenuti con misure meno restrittive”. Da qui anche la richiesta di risarcimento del danno subito.

I giudici amministrativi hanno, dapprima, respinto la domanda di sospensione cautelare della sanzione in quanto già scontata tra la comminazione e l’udienza. Passando a decidere sulla causa, invece, per i giudici risulta da documenti e verbali “che i comportamenti imprevedibili ed a volte violenti posti in essere dall’alunno hanno comportato significative situazioni di pericolo per l’incolumità del medesimo e degli altri alunni, non prevedibili e dunque non immediatamente gestibili da parte degli insegnanti”.

Ed è in questo senso che la sospensione “appare senz’altro la più adeguata ad evitare il ripetersi di episodi pericolosi all’interno del plesso scolastico, pur nella consapevolezza del disturbo oppositivo – provocatorio di cui è affetto il bambino, le cui conseguenze non possono di certo essere sopportate dagli altri alunni o dal personale insegnante o addetto alla sorveglianza”. Da cui consegue il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese.

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