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Cronaca

Scuola: maturità da 100 per la studentessa, ma prende solo 98 e il Tar le dà ragione

I giudici amministrativi bocciano la valutazione e impongono di riconvocare la commissione d'esame e rivedere il caso (con volto al rialzo)

Il 98 finale alla maturità è un po’ stretto e così la studentessa modello si rivolge al Tribunale amministrativo regionale. I giudici le danno ragione: 100 sia.

La studentessa si è rivolta al Tar, assistita dagli avvocati Massimo Marcucci e Fabio Tapponi, chiedendo l'annullamento del verbale del suo esame di maturità nella parte in cui le ha attribuito solo 1 punto bonus, “in luogo di un punteggio superiore”.

La Commissione d’esame aveva determinato di assegnare i punti bonus “ai candidati che avessero conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti”. I requisiti erano “almeno una prova scritta di ottimo livello (14 quindicesimi)”, l’originalità “del percorso multidisciplinare”, il “colloquio condotto in modo personale e brillante” e “prove scritte di livello almeno buono (13 quindicesimi)”.

La studentessa riteneva di aver “centrato almeno tre dei quattro criteri indicati dalla stessa Commissione”: 14 punti alla prima prova, 15 alla seconda prova e 14 alla terza prova. Dalla griglia di valutazione emergeva che nel colloquio la sua espressione era risultata “sicura e brillante”, con “un lessico ricco e appropriato” per spiegare “con sicurezza il significato dei termini usati”. Quindi perché solo 1 punto e non due o più per arrivare al 100? Nel verbale non è specificato.

I giudici amministrativi hanno voluto sottolineare che il ricorso della giovane era ammissibile per varie ragioni. A partire da quella che “nella nostra società l’esame di maturità segna indiscutibilmente il passaggio all’età adulta; è un crocevia dell’esistenza, il cui ricordo resiste, a differenza di molti altri, all’usura del tempo. Il voto dell’esame di Stato è una prima fondamentale misura del proprio valore, che se anche non pregiudica irreparabilmente le prospettive di futura carriera, comunque legittima l’aspirazione dello studente a vedersi valutato coerentemente con i risultati raggiunti nel quinquennio di studi”.

Quanto al voto, pur spettando ai professori, rimane soggetto “al sindacato di legittimità del giudice amministrativo”.

Nel merito i giudici amministrativi hanno ricordato che i professori possono assegnare “45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti”, per un totale di 100.

La studentessa ha preso 24 punti per i crediti scolastici; 14 per la prima prova scritta, 15 per la seconda prova scritta, 14 per la terza prova scritta; 30 per la prova orale e 1 per il punteggio integrativo.

Nella classe della studentessa, però, non è stato indicato il motivo del punteggio integrativo. Nelle altre sezioni sì. Una mancanza logica che i giudici hanno sottolineato, anche perché non si comprende quali criteri abbia adottato la commissione per assegnare il punti bonus.

Per il Tar, quindi, il “potere discrezionale” della commissione è stato usato “in maniera immotivata ed illogica con conseguente fondamento delle censure dedotte con il presente gravame che deve essere accolto”, tanto più che altri due studenti “che avevano un punteggio complessivo fra credito scolastico e prove d’esame di 97 (come la ricorrente) hanno ottenuto 3 punti di integrazione, con la motivazione ‘tre prove di ottimo livello, colloquio originale’, raggiungendo un voto finale di 100”.

Ne consegue che l’annullamento “della valutazione complessiva attribuita alla ricorrente in sede di esami di maturità nella parte riguardante l’attribuzione del punteggio aggiuntivo, con l’obbligo dell’amministrazione di riconvocare la medesima commissione affinché provveda alla riconsiderazione del suddetto punteggio” sulle indicazioni fornite dai giudici amministrativi.

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