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Cronaca

Droga, furto e favoreggiamento, docente cancellato dalle graduatorie delle supplenze

Scatta il ricorso al Tribunale amministrativo: "Fatti vecchie e chiusi con sentenza di patteggiamento". Il caso passa al giudice del lavoro

Escluso dalla graduatorie per le supplenze perché “a seguito dei controlli effettuati sul casellario giudiziale, è risultato, a carico del medesimo … un provvedimento ... per i reati di cui all’articolo 378 codice penale, all’articolo 73 comma 1 del DPR 309/1990, all’articolo 624 codice penale”. Quindi favoreggiamento personale, possesso di droga e furto.

Accuse che per il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e l’Ufficio provinciale di Terni, valgono l’esclusione dalle graduatorie. Per il supplente, invece, un ricorso al Tribunale amministrativo regionale sulla base di un patteggiamento, con sentenza irrevocabile, “con la quale è stata applicata una pena detentiva inferiore a due anni (anche) per uno dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990”. E dopo il patteggiamento il ricorrente “non ha più commesso alcun reato, sicché nessun reato ostativo poteva essere considerato dall’amministrazione ai fini dell’esclusione” dalle graduatorie per le supplenze.

Per i giudici amministrativi, in primo luogo, sussiste un’eccezione relativa al difetto di giurisdizione. Sulla base “dell’unanime giurisprudenza amministrativa” tutte le questioni “che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono all’ambito di giurisdizione del giudice ordinario” in quanto “rientrano nell’ambito dell’esercizio dei poteri di natura privatistica della pubblica amministrazione, in relazione ai quali si collocano posizioni di diritti soggettivi”.

Quanto ai reati ostativi, allo stato degli atti, appare che questi siano tutti estinti e il ricorrente non sia incorso in altri “incidenti” dopo il patteggiamento.

Il ricorso, quindi, è stato “dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo, per quanto esposto, la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi”.

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