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Cronaca

Studentessa bocciata dopo l'interrogazione a sorpresa, per il Tar è tutto regolare

I genitori portano in tribunale la scuola e il ministero: all'esame non avrebbero considerato il disturbo dell'apprendimento dell'alunna

Bocciato all’esame di terza media per una interrogazione a sorpresa. I genitori si rivolgono al Tribunale amministrativo, portano in causa la scuola e il ministero, ma perdono: i professori non sono tenuti ad avvertire gli alunni sul giorno dell’interrogazione.

Il caso riguarda una studentessa della provincia di Perugia con disturbi dell’apprendimento che è stata bocciata all’esame di terza media a causa di una serie di bassi voti in diverse materie: “in particolare, sarebbero completamente immotivate le insufficienze riportate in Francese, Storia e Geografia (voto 4) ed in Musica (voto 5) dovute anche ad interrogazioni “a sorpresa” e a prove scritte le quali dovrebbero essere soltanto facoltative se non del tutto evitate” secondo i genitori.

Scorrendo il ricorso, inoltre, si legge che i genitori avrebbero contestato “il voto di ammissione all’esame” perché “troppo basso” e non avrebbe tenuto conto delle particolari condizioni dell’alunna e delle regole di arrotondamento del voto a quello superiore in caso di mezzi voti.

Per i giudici “l’alunna in questione presentava valutazioni insufficienti in ben 7 materie (italiano, inglese, francese, storia, geografia, scienze, musica) si da risultare ammessa all’esame finale in deroga ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti” grazie a cinque voti alzati in occasione dello scrutinio.

Per quanto riguarda la certificazione del disturbo dell’apprendimento, così come si evince dal piano didattico personalizzato, “non è prevista alcuna dispensa dalle prove scritte, come pur in linea di principio possibile ai sensi dell’art. 5 della legge 170/2010 in tema di misure educative e didattiche di supporto per gli alunni affetti da DSA”. Quanto all’esame condotto “prescindendo dall’esistenza del disturbo specifico di apprendimento di cui l’alunna sarebbe affetta”, il ricorso sarebbe “apodittico e generico”, quindi da rigettare.

Bocciatura confermata.

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