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Cronaca

Esclusa dal concorso per bidelli perché senza requisiti: "Dovete considerare i lavori di pubblica utilità"

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ordina di ricontrollare tutta la documentazione

I lavori di pubblica utilità svolti all’interno un istituto scolastico (pulizie, portierato o altri incarichi) valgono come requisiti per accedere al concorso per personale scolastico? Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale ritengono che non si possano conteggiare, una concorrente, esclusa dalle graduatorie, si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale contestando questa interpretazione e chiedendo l’annullamento del verbale della Commissione esaminatrice che l’ha esclusa dalla procedura selettiva perché “la tipologia del servizio, i periodi e le sedi dichiarate non sono corrispondenti ai requisiti richiesti”. Secondo le istituzioni scolastiche i lavori di pubblica utilità non sono contemplati negli elenchi del Ministero del Lavoro.

La ricorrente contesta questa ricostruzione, sostenendo chetale esclusione non sia prevista nel decreto ministeriale che indiceva il concorso, negli atti di nomina della commissione esaminatrice, nelle schede di valutazione del Ministero, “nonché ogni altro atto annesso, connesso, precedente e/o consequenziale ancorché non conosciuto”.

La procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi prevede tra i requisiti “l’avere svolto per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi”. La ricorrente sarebbe stata esclusa perché per quegli anni non ha lavorato con una ditta delle pulizie, ma svolto lavori di pubblica utilità, sempre nelle scuole.

I giudici amministrativi, prima di decidere sul ricorso, hanno chiesto alle istituzioni scolastiche di riferire “in ordine alla rilevata necessità che il suddetto requisito di ammissione faccia esclusivo riferimento ai soli servizi svolti in qualità di lavoratore socialmente utile ed a che titolo la ricorrente abbia svolto le mansioni di pulizia presso gli istituti scolastici indicati dal datore di lavoro con dichiarazioni in data 21 febbraio 2020”.

Una volta presentate tali conclusioni, entro 30 giorni, si svolgerà la discussione davanti al collegio il 12 gennaio 2021.

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