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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Tar, il caso della bidella esclusa dalla graduatoria perché troppo "qualificata"....

In sede di giudizio gli anni di servizio, non richiesti dal bando, erano stati valutati come errore nella domanda

Esclusa dalla graduatoria per fare la bidella a scuola perché i periodi in cui ha lavorato per il Ministero dell’Istruzione e le sue competenze non rientrano nei requisiti richiesti dal bando di concorso. Solo con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale l’aspirante bidella (collaboratrice scolastica, nella dizione corretta), è riuscita a far valere le proprie ragioni.

La signora ha chiesto l’annullamento degli atti che la escludevano dal posto di lavoro, relativo alla graduatoria provvisoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi di bidelleria nelle scuole perché “la tipologia del servizio, i periodi e le sedi dichiarate non sono corrispondenti ai requisiti richiesti dalla procedura selettiva bandita”.

Nel ricorso vengono elencati diversi motivi di contrasto tra la Costituzione e altre norme di diritto del lavoro con il bando in questione; ma soprattutto si cercano spiegazioni sulle ragioni per quali la tipologia del servizio, i periodi e le sedi dichiarate non corrispondano con quelli richiesti dalla procedura selettiva. Anche alla luce del fatto che la ricorrente è possesso della qualifica di lavoratore socialmente utile, ha prestato servizio negli istituti scolastici con i cosiddetti “appalti storici” per almeno 10 anni, anche non continuativi ed è in possesso del diploma di scuola media. Anzi, l’esclusione sarebbe avvenuta perché la ricorrente era troppo “qualificata”, avendo più titoli di servizio di altri concorrenti.

I giudici amministrativi hanno accolto la domanda cautelare e poi hanno deciso a favore della ricorrente: “È comprovato il possesso in capo alla ricorrente dei succitati requisiti di accesso alla procedura selettiva (titolo di studio e titoli di servizio), non potendo sostenersi ai fini della contestata esclusione, l’ulteriore qualifica di lavoratore socialmente utile e l’aver prestato servizio in istituti scolastici titolari di c.d. “appalti storici”, trattandosi di requisiti non previsti dalla lex specialis”.

In altre parole, se la ricorrente ha più “titoli” di quelli richiesti dal bando, non la si può escludere, al massimo non si conteggiano. Da qui la decisione di riammettere in graduatoria la ricorrente.

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