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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Sale giochi chiuse per Covid, discussione del ricorso al Tar fuori tempo massimo

Le parti si sono accordate per rinunciare al procedimento, con spese processuali compensate

La chiusura delle sale giochi durante l’epidemia Covid era illegittima. Una società che gestisce il gioco legalizzato ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contestando tutta la normativa di contenimento del Coronavirus. Arrivati davanti al collegio dei giudici amministrativi, però, ha ritirato la richiesta visto che ormai non ha più senso.

La società Nabucco srl, difesa dall’avvocato Cino Benelli, ha citato in giudizio la Regione Umbria, difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Perugia, chiedendo l’annullamento “dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19.10.2020, avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid” e degli atti del Comitato tecnico-scientifico regionale e del Nucleo epidemiologico regionale del 18.10.2020, nonché delle risultanze della riunione del CRU del 19.10.2020.

Atti con i quali veniva decretata “la sospensione delle attività delle sale giochi su tutto il territorio nazionale fino al 3.12.2020” (scelta confermata da tutti i tribunali amministrativi regionali e da quello del Lazio con valenza nazionale). Considerata “la scadenza delle misure di cui all’ordinanza in questa sede impugnata”, la società “ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare”.

In vista della discussione della causa, inoltre, la società in considerazione dell’intervenuta “scadenza dell’efficacia dell’ordinanza del Presidente della Regione Umbria e dichiarata l’insussistenza dell’interesse a coltivare pretese risarcitorie, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite”.

Tutte le parti hanno aderito, senza chiedere “la condanna della ricorrente al pagamento delle spese”.

Il 4 aprile scorso il collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese.

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