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Cronaca

Il Comune di Perugia vince sulla ludopatia, il Tar: "Sale da gioco o scommesse, rischio per la popolazione"

Respinto il ricorso di una società di raccolta scommesse contro il provvedimento di chiusura emesso da Palazzo dei Priori per la vicinanza a scuole, centri anziani e luoghi di culto

Il Comune di Perugia vince un’altra battaglia contro le sale scommesse. Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione al Comune in merito al provvedimento di cessazione della raccolta delle scommesse emesso nei confronti di una società, “intrapresa sine titulo dalla società a far data dal maggio del 2017 nei locali posti alla via ..., trattandosi di attività posta in essere in spregio alle disposizioni comunale in materia di distanza da luoghi sensibili, nonché esercitata in assenza della necessaria autorizzazione”.

La società in questione aveva presentato ricorso al Tar dell’Umbria, assistita dall’avvocato Gianni Dionigi, chiedendo l’annullamento e la sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale.

Secondo la società ricorrente “il regolamento comunale avrebbe indebitamente esteso alle sale scommesse il divieto di apertura e/o trasferimento previsto dalla normativa regionale limitatamente alle sale da gioco, equiparando strutture fra loro differenti e non meritevoli di essere assoggettate alla stessa rigorosa disciplina”. L’apertura della sala scommesse, inoltre, sarebbe precedente al regolamento e alla normativa regionale, quindi applicato il tutto in maniera retroattiva e illegittima.

Il Comune di Perugia si è “costituito in giudizio eccependo l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa promossa avverso il regolamento comunale in materia di distanze, da cui conseguirebbe l’inammissibilità in parte qua anche dell’impugnativa del provvedimento meramente applicativo”.

I giudici amministrativi hanno considerato corretta la ricostruzione del Comune di Perugia in quanto “l’attività di raccolta scommesse in contestazione non risulta rispettare le distante minime di legge da luoghi sensibili quali centri per anziani, case di cura e chiese parrocchiali” e che se “in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute, l’attività di gestione delle scommesse lecite è parificata alle sale da gioco”, a livello regionale “malgrado le espressioni letterali impiegate - sale da gioco e/o sale scommesse - non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia”.

In tal senso spetta ai Comuni “individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni” che devono tenere “conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

Sulla base di queste considerazioni, quindi, il provvedimento con cui “il Comune di Perugia ha intimato alla ricorrente la cessazione dell’attività di raccolta scommesse per violazione della distanza da luoghi sensibili, non può che ritenersi legittimo” e conforme alle norme regionali e nazionali.

Quanto alla retroattività del provvedimento non è corretta la ricostruzione del ricorrente, in quanto dalle visure camerali emerge che l’attività di raccolta scommesse è iniziata proprio nel 2017, cui ha fatto seguito il provvedimento comunale.

Per i giudici amministrativi “le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso” e la condanna al pagamento delle spese processuali.

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