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Cronaca

Ricercatori pagati come funzionari, l'Università chiede la restituzione degli stipendi

I ricercatori si rivolgono al Tribunale amministrativo eccependo l'"intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione alla ripetizione dei ratei stipendiali". Ecco la decisione del Tar

di Umberto Maiorca

Ventuno ricercatori hanno svolto per anni funzioni diverse da quelle riconosciute con il titolo. Un decreto presidenziale ha permesso loro di ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e di carriera, di quegli anni da funzionario tecnico all'università. Passano gli anni e l'Università fa marcia indietro e chiede il rimborso di quanto, a dire dell'ente, avrebbero percepito indebitamente.

Il riconoscimento di servizi pre-ruolo è stato concesso al ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, a Biologia e a Veterinaria, anche a Lettere e in altre facoltà. Ventuno i ricercatori che avevano svolto funzioni di collaboratore tecnico, funzionario tecnico, dipendente di categoria “D” dell’area tecnica per un periodo dai cinque ai dieci anni. 

Poi erano entrati in organico come ricercatori con la richiesta, da parte dell'Ateneo, di produrre «richiesta di riconoscimento ai fini della progressione di carriera nel ruolo di ricercatore confermato del servizio prestato ... anche nella qualifica di collaboratore tecnico». Istanze che, una volta presentate, venivano accolte con l'inserimento del ricercatore nella «IV classe di stipendio».

Due anni fa, per, l'Ateneo faceva marcia indietro e «in forza del mancato riconoscimento del servizio di collaboratore tecnico, ha richiesto altresì la restituzione dell’indebito». I ricercatori si rivolgono al Tribunale amministrativo eccependo l'«intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione alla ripetizione dei ratei stipendiali», « eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà interna; eccesso di potere per violazione dei  principi di ragionevolezza, legittimo affidamento e proporzionalità; ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione». 

Oltre all'illogica decisione di annullare un provvedimento « adottato a seguito di un’istanza sollecitata dallo stesso Ateneo». Senza quella richiesta «l’istanza del ricorrente sarebbe stata ben più meditata, anche in ragione della non diretta riferibilità della pronuncia della Consulta alla figura del collaboratore tecnico» traendo «in inganno il ricorrente, inducendolo a ritenere di avere diritto all’attribuzione di un vantaggio economico che, in seguito, la stessa Amministrazione ha ritenuto non più dovuto».

I giudici amministrativi hanno ritenuto che «l’attività istruttoria posta in essere dall’Università in sede di riesame, resa evidente anche dal fatto che la decisione è stata adottata senza avere provveduto preliminarmente al calcolo dei ratei dello stipendio già corrisposti, passibili di essere recuperati, nonché dell’importo delle quote degli emolumenti che saranno oggetto di futura decurtazione». 

Una decisione di «segno opposto rispetto a quella adottata» in precedenza, pur riconoscendo la differenza di funzioni e qualifiche tra ricercatore e funzionario amministrativo e la non corretta valutazione «a fini giuridici e di carriera l'anzianità pari a due terzi del periodo di ricercatore  universitario con esclusione dell’attività prestata in qualità di collaboratore tecnico; all'Amministrazione era preclusa la valutazione del servizio effettivamente prestato dal ricorrente con la qualifica di collaboratore tecnico di VII livello».

Per il Tar «se è perciò legittima la rideterminazione della progressione giuridico-economica in base alla nuova articolazione delle classi stipendiali in relazione al trattamento economico con una diversa (e minore) anzianità di servizio, diverse conclusioni devono essere raggiunte con riferimento al  recupero delle somme sino ad allora spontaneamente erogate benché indebite». 

Il Collegio non ignora «l’orientamento giurisprudenziale che in materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti che comportano illegittimo esborso di denaro pubblico, individua l’interesse pubblico “in re ipsa” senza dunque rilievo al decorso del tempo e alla comparazione con il contrapposto interesse privato» riconoscendo che «l’Università, nella veste di parte datoriale, non possa esimersi dall’indennizzare” la ricorrente nella misura pari agli arretrati maturati in iure ma pagati e percepiti legittimamente» da cui deriva l'accoglimento della «domanda di annullamento» anche perché «non risulta ancora disposto il recupero da parte dell’Ateneo, e neppure quantificato l’importo». Spese compensate e tutto come prima.

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