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Cronaca

Il restauro infinito e le vicissitudini del chiostro di San Pietro a Perugia

Università e ditta appaltatrice davanti al giudice per le voci di spesa nel capitolato d'appalto. Già dieci ditte erano state escluse per mancanza di sicurezza in cantiere

Cavilli di legge e regolamenti burocratici ingabbiano la facciata del primo chiostro della basilica di San Pietro di Perugia, oggetto di un restauro che stenta a partire.

La COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop., rappresentata dall'avvocato Roberto Baldoni, ha citato davanti al Tribunale amministrativo regionale l’Università degli studi Perugia, per contestare la richiesta di pagamento della “cauzione definitiva” per avviare i lavori stessi.

Il restauro della facciata del chiostro era stato oggetto di un appalto, subito impugnato dalla COO.BE.C., alla quale il Tar aveva dato ragione permettendone il subentro in quanto era stata disposta l’esclusione di “dieci imprese che non avevano puntualmente indicato i costi per la sicurezza e la tutela della salute del lavoratori”.

L’Università degli studi di Perugia, al momento della sottoscrizione del contratto, aveva inserito la clausola della “cauzione definitiva”, ma determinata “in misura ritenuta errata a seguito di una unilaterale ridefinizione al ribasso dell’importo contrattuale conseguente allo svolgimento della gara”, calcolando “anche a voci non ribassabili”.

La ditta che ha vinto l’appalto “non contesta la percentuale del 76% richiesta come cauzione definitiva”, ma “l’importo contrattuale sulla quale è stato determinato la somma richiesta pari a 200.593,62 euro; tale importo, infatti, presuppone una base di calcolo, importo contrattuale, di molto inferiore a quella attesa”.

L’Ateneo nei propri scritti difensivi conferma che “la cifra richiesta per la garanzia corrisponde ad un importo contrattuale che applica la percentuale di ribasso offerta dalla COO.BE.C. non al solo costo dei lavori, ma anche alle altre voci, con la sola esclusione dei costi della sicurezza; in tal modo il ribasso è stato applicato anche al costo della manodopera e agli oneri della sicurezza che, per espressa previsione della legge di gara, non erano ribassabili”.

Per i giudici amministrativi non si poteva procedere ad una “riedizione della gara, che sarebbe stata necessaria per una rivalutazione degli importi”, come non si poteva neanche riscrivere “a posteriori la legge di gara, modificandone gli equilibri ed incidendo sulla stessa sostenibilità dell’offerta”, in quanto lesivo “del diritto che si è consolidato in capo alla COO.BE.C.”.

Da qui la decisione a favore della ditta e l’annullamento degli atti dell’Università.

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