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Cronaca

Calciatore partecipa ai tafferugli dopo la partita: carriera da giocatore finita e pesante provvedimento del Questore

Il Tribunale amministrativo conferma la ricostruzione della Questura sugli eventi dopo una partita di Coppa Italia

Sei anni di Daspo e carriera da calciatore finita. È quanto si evince dal provvedimento della Questura di Perugia e dalla conferma dei giudici del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, chiamati a decidere sul ricorso di un tifoso e giocatore.

Il ricorrente, difeso dall’avvocato Fabrizio Cerbella, aveva chiesto l’annullamento del divieto “di accedere in tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di Coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F.I.G.C.; in tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, nonché di restare ad una distanza di 400 metri (fatte salve esigenze lavorative) da luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite cui partecipino le predette squadre, le stazioni ferroviarie interessate all’arrivo e partenze dei convogli delle tifoserie medesime e le squadre di Calcio, i luoghi di allenamento, compresi i luoghi di ritiro, di arrivo e partenza delle Squadre di calcio, per la durata di anni 6 (SEI) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento” e contro il provvedimento che negava “l’autorizzazione a partecipare come giocatore al campionato regionale stagione 2019/2020 quale tesserato della Associazione Sportiva Dilettantistica” a seguito dei reati contestati di violenza privata, rissa, rapina e danneggiamento.

Il Collegio ha avallato la ricostruzione della Questura riconoscendo che “la presenza del ricorrente nel luogo ove si sono verificati i gravi fatti contestati, nonché la sua partecipazione attiva agli stessi (aggressione al pullman della tifoseria avversaria compiuta di notte invadendo la corsia di marcia di una strada statale ad alto scorrimento e lanciando corpi contundenti e sferrando colpi a mezzo di aste e di bastoni all’indirizzo di due veicoli in transito, uno dei quali della Polizia di Stato), risulta confermata dalle dichiarazioni rilasciate da altro tifoso indagato a personale D.I.G.O.S., le quali appaiono senz’altro sufficienti ad integrare quelle ‘circostanze di fatto specifiche’ che la giurisprudenza sopra richiamata assume a presupposto del divieto impugnato”.

Irrilevanti le dichiarazioni depositate dal ricorrente sul fatto che si trovava da un’altra parte, ritenendo impossibile fisicamente per la distanza l’aggressione compiuta a danno della tifoseria avversaria.

Disattesa anche la domanda di annullamento del diniego di accesso alle riprese video, alle dichiarazioni testimoniali ed ai documenti istruttori afferenti al provvedimento Daspo impugnato, stante l’obbligo di segreto sugli gli atti di indagine compiuti dall’autorità giudiziaria.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

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