rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Professioni sanitarie, il Tar: "La Regione provveda ad inserire nel Piano formativo il corso per massaggiatore massiofisioterapista"

Nuovo capitolo sulla vicenda della formazione professionale nell'ambito sanitario a favore degli istituti che organizzano i corsi

La Regione Umbria non ha autorizzato percorsi formativi di ottico corso biennale, ottico corso triennale, odontotecnico corso triennale, massaggiatore massofisioterapista e massaggiatore sportivo, massaggiatore capobagnino in stabilimenti idroterapici, operatore di tatuaggio e piercing, operatore socio sanitario e assistente alla poltrona di studio odontoiatrico. L’Istituto Enrico Fermi ricorre al Tar, con gli avvocati Carlo Alberto e Daniela Franchi, chiedendo alla Regione Umbria, assistita dall'avvocato Anna Rita Gobbo, di autorizzare “ciascun anno formativo previsto dal piano triennale della formazione in ambito sanitario 2021/2023” e l’accertamento “dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione regionale in ordine alle istanze, presentate dall’Istituto ricorrente” in relazione ai corsi da attivare.

La Regione ha risposto che “nelle more del completo riordino del sistema di gestione e controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario, la Regione Umbria ha programmato, per l’anno 2021, i richiesti corsi di formazione in ambito sanitario, riconoscendo all’Istituto Enrico Fermi n. 23 corsi per Operatore Socio Sanitario, n. 1 corsi per ottico biennale, n. 1 per ottico triennale, n. 1 per odontotecnico triennale e n. 1 per massaggiatore sportivo”, facendo decadere “l’interesse dell’Istituto ricorrente volto ad ottenere un provvedimento dell’Amministrazione regionale sulle istanze di autorizzazione allo svolgimento dei corsi formativi in campo sanitario di cui al ricorso principale, ad eccezion fatta dell’interesse volto ad ottenere l’attivazione del richiesto corso di massaggiatore massiofisioterapista, la cui attualità è stata ribadita con i due successivi atti di motivi aggiunti”.

I giudici amministrativi hanno ricordato che “la figura del massaggiatore massofisioterapista deve ritenersi soppresso” non tanto “la figura in sé, ma soltanto la sua qualificazione come professione sanitaria”, con la conseguenza che, permanendo detta figura quale “operatore di interesse sanitario” i relativi corsi di formazione possono essere tuttora svolti dagli enti formativi accreditati, previa autorizzazione da parte delle Regioni.

Ne discende che la Regione Umbria “dovrà pertanto attivarsi nel più breve tempo possibile onde valutare l’inserimento dei corsi per massaggiatore massiofisioterapista nell’ambito della propria programmazione formativa in ambito sanitario, come pure ribadito dal Consiglio di Stato”.

Per il Tar “il ricorso principale va in parte dichiarato inammissibile quanto alla domanda di accertamento del silenzio inadempimento e in parte improcedibile quanto alla domanda volta ad ottenere un provvedimento dell’Amministrazione regionale sulle istanze di autorizzazione allo svolgimento dei corsi formativi in campo sanitario”, va accolto il ricorso principale “unitamente ai due atti di motivi aggiunti, limitatamente alla mancata valutazione circa l’inserimento del richiesto corso di massaggiatore massiofisioterapista nel Piano Formativo Regionale”.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Professioni sanitarie, il Tar: "La Regione provveda ad inserire nel Piano formativo il corso per massaggiatore massiofisioterapista"

PerugiaToday è in caricamento