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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Castel Ritaldi

Piscine di Castel Ritaldi, la Corte dei conti proscioglie il dirigente regionale: "Non c'è danno per le casse comunali"

Gli errori nella gestione dell'appalto e dei lavori non eseguiti non ricade sul funzionario subentrato in corso d'opera

Illegittima la concessione della realizzazione e gestione delle piscine comunali di Castel Ritaldi, per un danno erariale di migliaia di euro per le casse comunali.

Con questa accusa la Procura contabile ha portato in giudizio una funzionaria comunale, difesa dall’avvocato Aurelio Pugliese, sulla base di una relazione di Polizia erariale, elaborata dalla Compagnia della Guardia di

Finanza di Spoleto, con la quale si contestava “l’illegittimità in concessione, a …, degli impianti di proprietà del Comune (piscina comunale, anfiteatro e altri spazi limitrofi), sia la divergenza tra le condizioni iniziali di affidamento della gestione e quelle in concreto delineate dal contratto di concessione del servizio del 28 settembre 2010, sia la mala gestio del rapporto concessorio, con conseguente pregiudizio erariale derivante dagli omessi controlli degli uffici comunali sul rapporto convenzionale con la ditta affidataria, rivelatasi in sede esecutiva inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti”.

Secondo la Procura contabile il danno sarebbe stato di 112.968 euro pari al differenziale tra il valore delle opere proposto dalla ditta in sede di gara; 263.468,25 euro per le opere di miglioramento in sede di concessione contratto; 58.950 euro per i lavori non eseguiti e 30.000 euro per la fideiussione non incassata.

Per i giudici contabili, però, “non sono state sufficientemente dimostrate,

nella prospettazione della Procura regionale, né del danno (per mancata entrata da omessa realizzazione di opera) ad una specifica condotta antidoverosa della convenuta, né grave che vi sia stata una grave inerzia” da parte del dirigente comunale “nonostante il ruolo apicale rivestito, in relazione ai suoi doveri di controllo circa gli obblighi sottesi alla concessione”. Da qui il rigetto della richiesta di condanna avanzata dalla Procura, anche alla luce del proscioglimento in sede penale dell’imputata e della ridefinizione del contratto di appalto tra Comune e ditta.

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