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Cronaca Colombella

Riforniva Colombella di marijuana e cocaina, preso spacciatore perugino

In campo Squadra Mobile, agenti del commissariato di Città di Castello e unità cinofile della Finanza. Beccato con una pianta di "erba" ad essiccare

Segui il “fumo”. Così gli agenti della Squadra Mobile di Perugia, insieme a quelli del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello e del Gruppo Cinofili della Guardia di Finanza di Perugia sotto il coordinamento di Marco Chiacchiera, hanno messo le manette ai polsi di un perugino di 46 anni. O, per chiamarlo in altro modo, il fornitore della droga di Colombella, alle porte di Perugia.

Nella mattinata del 9 gennaio, gli agenti individuano e pedinano un giovane tossicodipendente, già noto per i suoi trascorsi nel mondo dello spaccio locale. Poi scattano il controllo e la perquisizione. Il giovane tenta di disfarsi della “roba” appena vede gli agenti avvicinarsi. Ma gli va male e finisce beccato con 35 grammi di hashish. Gli agenti indagato e riescono a risalire al fornitore. E’ il momento della “trappola”: gli agenti si appostano sotto casa dell’uomo e lo placcano all’uscita. Fermato, identificato e perquisito. In macchina l’uomo ha 0.8 grammi di cocaina nascosta in una scatolina metalicca, in casa un bilancino di precisione e 200 grammi di marijuana ad essiccare. Il conto per il mercato lo fa la polizia scientifica: 870 dosi.

A fronte di tutto questo M. G., perugino del 1969, finisce immediatamente ammanettato e sottoposto ad arresto “obbligatorio” in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

La seconda notizia, spiegano dalla Questura di Perugia, è la dimostrazione che la nuova formulazione della normativa antidroga può essere interpretata ai fini di una maggiore efficacia.
“A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 146 della fine del 2013, volto alla “riduzione controllata della popolazione carceraria”, è stata apportata una significativa modifica all’art. 73 del Testo Unico Antidroga, introducendo una nuova “fattispecie” di reato al comma 5°, prima considerata una semplice circostanza attenuante. Il nuovo comma 5°, che si riferisce agli episodi di spaccio considerati “di lieve entità”, non consente infatti l’arresto “obbligatorio” in flagranza di reato, e difficilmente la custodia cautelare in carcere. Ciò premesso, si è portati a ritenere che “lieve entità” del fatto sia sinonimo di “modica quantità” della sostanza detenuta o ceduta, ed altrettanto erroneamente si ritiene che si riferisca alle sole droghe cosiddette “leggere”, e invece è stato dimostrato che non è proprio così”.

Come? Ancora la Questura di Perugia: “Il giudicante, infatti, in sede di udienza di convalida dell’arresto, dovendo dare una prima qualificazione giuridica del fatto, ha riconosciuto che gli agenti hanno operato “correttamente” l’arresto a carico del Giappichini secondo la fattispecie ben più “severa” dell’art. 73, quella prevista dal comma 1°, che consente appunto l’arresto “obbligatorio”, la misura cautelare e la successiva pena della reclusione fino a 20 anni. Tale interpretazione più “aspra” per l’arrestato, se da una parte sorprende considerando le modeste quantità di droga rinvenute, dall’altra sembra opportuna e ragionevole in quanto si basa sull’evidenza della condotta dell’indagato: le modalità di detenzione dello stupefacente, una certa professionalità addirittura nella loro “produzione” presso il proprio domicilio, nonché la continuità nell’attività di spaccio, sono chiari indizi di una condotta che va punita severamente, anche se vengono rinvenute piccole dosi. Più semplicemente, non sempre “modica quantità” equivale a fatto di “lieve entità””.

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