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Martedì, 23 Aprile 2024
Cronaca

"Spacciavo perché senza lavoro, voglio lo sconto di pena", la Cassazione respinge il ricorso

Per i giudici di ultima istanza le condizioni economiche disagiate non giustificano lo smercio di sostanze stupefacenti

Condannato a sei mesi di reclusione e una multa di 1.032 euro, si rivolge alla Cassazione ritenendo che la pena sia troppo alta in quanto non gli sono state concesse le attenuanti generiche: una pena così alta sarebbe contraria al principio di rieducazione del reo.

L’imputato, un cittadino albanese di 36 anni, condannato alla pena di 6 mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa “per aver illecitamente detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina rinvenuta occultata nell'autovettura sulla quale viaggiava, oltre che presso la sua abitazione” ha fatto ricorso contro la condanna ritenendo “la erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale, escludendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe mancato di rispettare i principi ai quali il giudicante si deve ispirare nell'irrogare la pena al condannato (in particolare, principi retributivo, special-preventivo e rieducativo)”.

La Cassazione ha rigettato il ricorso come “manifestamente infondato, poiché affidato a motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità; lo stesso, infatti, si presenta come generico e disancorato dal provvedimento impugnato, censurando la pronuncia del giudice di seconde cure in punto di trattamento sanzionatorio, pronuncia che invece sul punto risulta sorretta da una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica”.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deriva dagli “elementi negativi riguardanti la condotta” tenuta dall’imputato e l’esistenza di un precedente penale a carico dello stesso.

Quanto “alle ragioni di carattere economico che avrebbero spinto il prevenuto a delinquere” (nell’interrogatorio aveva affermato di spacciare perché era senza lavoro) non sono una scusante.

Da qui la conferma della condanna cui si aggiunge il pagamento delle spese processuali e della somma di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.

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