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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca Ponte d'Oddi

Omicidio Paggi a Ponte D'Oddi, le motivazioni della Cassazione: ecco perché l'assassino non ha diritto a sconti di pena

Per i giudici di ultima istanza "dell'omicidio manifestava una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere"

Condanna confermata per l’omicidio di Ponte D’Oddi. Nelle motivazioni della Cassazione il perché l’omicida non ha diritto ad ulteriori sconti.

Antonino Catalano, difeso dall’avvocato Giuliano Bellucci, ha fatto ricorso in Cassazione contro la condanna a 16 anni per aver ucciso un vicino di casa, Mirco Paggi, il 10 aprile del 2019, a colpi di fucile, contestando l’erronea esclusione della legittima difesa putativa, temendo un’azione violenta nei suoi confronti da parte della vittima.

Il 3 giugno del 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, ha condannato Catalano, a seguito di giudizio abbreviato, a 16 anni di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, rappresentate dagli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, per i reati di omicidio volontario di Mirco Paggi e di detenzione illegale di arma comune da sparo. Il gip ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo l'equivalenza tra la circostanza attenuante della provocazione e la recidiva reiterata, con il vincolo della continuazione fra i reati contestati.

La vicenda, secondo le dichiarazioni di persone informate dei fatti, la relazione di un consulente tecnico, dei tabulati telefonici e dei rilievi fotografici, è stata ricondotta a un litigio tra i due per una richiesta di denaro da parte di Mirco Paggi ad Antonino Catalano, come corrispettivo di un'attività di volantinaggio svolta dal primo per conto del secondo.

Il giudice di primo grado accertava che, “il giorno dell'omicidio, Mirco Paggi aveva prima telefonato ad Antonino Catalano, alla presenza di ...; poi, si era recato sotto casa di Antonino Catalano, pretendendo la predetta somma di denaro. Antonino Catalano aveva contattato il servizio telefonico di emergenza "113" per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine” si legge nelle motivazioni della Cassazione.

Mirco Paggi si trovava all'esterno del condominio e Antonino Catalano, rientrato in casa e imbracciato un fucile, aveva esploso dei colpi in direzione di Mirco Paggi, colpendolo al petto. Mirco Paggi si era dunque spostato nei pressi dell'ingresso del condominio, dove era deceduto. Da questa ricostruzione il giudice escludeva la legittima difesa, non essendosi verificata alcuna aggressione.

Il 27 gennaio 2021, la Corte di assise di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza, revocando le statuizioni civili in favore della nonna della vittima, frattanto deceduta, e confermando nel resto la sentenza impugnata. “Il giudice di appello escludeva che la situazione verificatasi il giorno dell'omicidio potesse essere considerata nuova, e notava che in passato tra Mirco Paggi e Antonino Catalano vi erano già stati dei rapporti conflittuali, ma erano sempre rimasti dei meri contrasti verbali e alterchi – proseguono le motivazioni - Secondo il giudice di appello, l'assenza di novità emergeva anche dal fatto che Salvatore Catalano, sentita la telefonata tra Paggi e Antonino Catalano il giorno dell'omicidio, non si era affatto preoccupato della situazione”. Dai riscontri si poteva escludere “una concreta o imminente minaccia alla vita o alla integrità fisica di Antonino e Salvatore Catalano” che portavano al diniego della legittima difesa e della concessione delle circostanze attenuanti generiche “tenuto conto della estrema gravità del reato e della capacità criminale non comune, emergente dai precedenti penali, recenti e caratterizzati anche dall'impiego di violenza”.

La difesa ha portato all’attenzione dei giudici alcuni elementi, come il fatto che “Mirco Paggi, nell'ultimo periodo, era divenuto rancoroso per un credito vantato da costui nei confronti di Antonino Catalano” e che “sembrava alterato da sostanze alcoliche”, al momento delle minacce rivolte ad Antonino e Salvatore Catalano, inoltre, “non solo era adirato, ma era anche alterato dalla precedente assunzione di una considerevole quantità di alcool, che lo aveva portato a tenere comportamenti più aggressivi”. Condizioni che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare, secondo la difesa.

Il giudice di primo grado aveva anche riconosciuto “la circostanza attenuante della provocazione evidenziando come Antonino Catalano, in reazione alle gravi e ripetute minacce, aveva deciso di esplodere dei colpi di arma da fuoco in direzione di Paggi”. Elementi indicati nell'atto di appello per fondare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice di appello ha, però, affermato che “Antonino Catalano è gravato da precedenti penali numerosi, recenti e caratterizzati da condotte violente”, ma nel casellario non ci sono reati e atti di violenza.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto infondata l’ipotesi di legittima difesa putativa non ritenendo che si siano verificati atti tali da “far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta”, anche alla luce dei rapporti conflittuali tra i due, che non erano mai sfociati in un effettivo pericolo di vita per Antonino Catalano, né tantomeno tale pericolo era stato percepito come sussistente e concreto”.

I giudici di merito hanno perciò “tenuto conto di tutti gli elementi probatori indicati nel primo motivo del ricorso per cassazione, e non si riscontra perciò un vizio di travisamento nella esclusione della ipotesi della legittima difesa putativa” si legge nelle motivazioni.

Infondato anche l'eccesso colposo di difesa in quanto non erano presenti “i requisiti della difesa legittima reale”. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno “escluso, come già precisato nella analisi del precedente motivo, sia l'effettiva sussistenza di un pericolo per la incolumità dei Catalano, sia elementi che potessero indurre Antonino Catalano a ritenere erroneamente l'esistenza del predetto pericolo – proseguono le motivazioni - Ne consegue che, nel caso in esame, in assenza di un pericolo esistente o erroneamente ritenuto tale e, quindi, della esimente invocata, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'eccesso colposo”.

Respinto anche il motivo di ricorso sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per la Cassazione il giudice di appello “ha fondato la conferma dell'applicazione della recidiva reiterata non solo sulla natura dei predetti precedenti penali, ma anche sul fatto che la commissione dell'omicidio manifestava una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere” e come “il passato di Antonino Catalano - e per tutta la durata della sua vita - è stato caratterizzato dalla realizzazione di numerosi reati, anche contro il patrimonio”.

Da qui il rigetto del ricorso, con sentenza del 26 novembre del 2021, e la conferma della condanna e del pagamento delle spese processuali. Le motivazioni della decisione sono state rese note il 25 maggio del 2022.

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