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Cronaca

"E' un potenziale terrorista": il Tribunale gli nega la cittadinanza italiana

Per la Polizia: "Frequenta gruppi di estremisti". L'avvocato dello straniero: "Ma va solo in moschea a pregare tutti i giorni". Ricorso per altri 7 casi simili a Perugia

La cittadinanza italiana non può essere concessa perché «dall’attività informativa esperita è emersa la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica». Una formula burocratica, ministeriale, che dice molto, quanto meno come impatto iniziale, ingenerando timore di attacchi terroristici, ma che non spiega bene la situazione in cui si vengono a trovare decine di cittadini stranieri (specialmente del Magreb) che dopo tanti anno sono arrivati a chiedere la cittadinanza italiana.

Scorrendo le ordinanza e decisioni del Tribunale amministrativo ci si può imbattere in decine di ricorsi contro il rigetto della richiesta di cittadinanza italiana. Tutto con la stessa motivazione: Considerato che il presente ricorso, chiamato alla camera di consiglio ... per la trattazione della domanda cautelare, ha ad oggetto il decreto del Ministro dell’Interno in data ..., con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente, straniero di origine marocchina, di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, provvedimento motivato nella considerazione che «dall’attività informativa esperita è emersa la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezzadella Repubblica». 

L'avvocato Giorgia Ricci che difende il cittadino marocchino, ma anche altri 7 o 8 che si trovano nella stessa condizione, ha presentato ricorso chiedendo al ministero di produrre le «notizie riservate» che sarebbero ostative alla cittadinanza. Secondo quanto prodotto dal legale il suo assistito non è un terrorista legato a chissà quale componente estremista del mondo islamico. L'unico appunto che si potrebbe fare è quellodi frequentare i centri islamici di Perugia e dintorni. 

Da provare che in quei luoghi (secondo molti sì, soprattutto per il ministero e per la Digos) vengano diffusi messaggi non compatibili con la sicurezza della Repubblica. I giudici amministrativi hanno accolto l’incompetenza per territorio del Tar dell'Umbria rigirando il fascicolo ai colleghi del Tar del Lazio «nell’assunto che l’organo che lo ha adottato ha sede in Roma, e che comunque il provvedimento di diniego della cittadinanza ha un’efficacia che esorbitadall’ambito territoriale della regione Umbria, in cui l’adito Tribunale ha sede», ribadendo che «il provvedimento di dinego di concessione di cittadinanza è atto che incide sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia erga omnes, e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi».

In altri casi la giustizia amministrativa l’Amministrazione ha «rilevato che la sussistenza dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ... può anche prescindere da una specifica valutazione della pericolosità attuale del richiedente, in quanto la legge prevede che alla cittadinanza osti lasicurezza della Repubblica» e che «il complesso delle informazioni acquisite nei confronti del ricorrente, pur non assurgendo a dignità di prova ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di espulsione, appare tuttavia sufficiente al rifiuto della cittadinanza ai sensi del citato articolo di legge nonescludendo che l’acquisizione della cittadinanza italiana potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose» anche perché «dette informazioni sono state acquisite dal Ministero tramite i servizi informativi e dunque si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato» e non vengono rilasciate senza cognizionedi causa.

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