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Cronaca

Chiede il permesso di soggiorno, ma le viene negato perché non lavora: "Mi mantiene il mio compagno"

La donna ha fatto ricorso al Tar contro la Questura di Perugia, ma i giudici le hanno dato torto: "Sconosciuta al fisco e con precedenti di polizia"

Richiede il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma non presenta alcuna documentazione che attesti un suo impiego. E quando arriva il diniego della Questura si rivolge al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria sostenendo che nella decisione non è stato preso in considerazione il fatto che, in ogni caso, convive con un uomo in grado di mantenerla.

La donna, assistita dall’avvocato Angelo Frioni, ha presentato ricorso contro la decisione della Questura con la quale si disponeva “il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso connesso e/o presupposto”. Secondo gli uffici della Polizia di Stato risultavano “a suo carico risultavano precedenti di polizia che avrebbero potuto essere ostativi al rinnovo del titolo” e che la donna aveva prodotto solo “il certificato di iscrizione alle liste del centro per l’impiego”, ma non c’erano contratti di lavoro o certificazioni di redditi percepiti. La sola “certificazione del centro per l’impiego attestante l’attività lavorativa svolta come cameriera presso un bar” non era ritenuta valida, anche perché risultava che non erano stati effettuati i “versamenti contributivi nei confronti della lavoratrice”. All’Agenzia delle Entrate, infine, la donna risultava sconosciuta.

La donna ha contestato che “le disposizioni del testo unico dell’immigrazione non contemplerebbero la disoccupazione e la condizione di precarietà reddituale tra le cause di diniego del titolo di soggiorno e che, comunque, la stessa ricorrente avrebbe un’occupazione irregolare come badante” e che sarebbe necessaria “una certa elasticità”, anche in considerazione del fatto che il suo convivente, uno straniero con regolare permesso e lavoro, è in grado di mantenerla.

Per i giudici amministrativi, però, “appaiono privi di fondamento i motivi formulati dalla ricorrente” e che “le condizioni economiche e reddituali dello straniero” sono fondamentali per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il possesso di un lavoro stabile, inoltre, è condizione primaria.

Da qui la decisione di rigettare il ricorso e confermare la decisione della Questura di Perugia.

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