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Cronaca

Pensionato e lavoratore, batte l'Inps che aveva tagliato l'assegno

Il giudice del lavoro di Perugia dà ragione all'uomo: la pensione non si toccca se il nuovo lavoro è svolto secondo le regole

La pensione di vecchiaia non si può decurtare, togliere o trasformare in pensione di invalidità, neanche se il pensionato torna al lavoro in maniera regolare. Da Perugia una sentenza in controtendenza rispetto al panorama italiano che condanna l’Inps a restituire al pensionato quanto trattenuto.

Protagonista della vicenda un perugino andato in pensione il 30 giugno del 2010 al quale l’Inps ha iniziato ad erogare il trattamento pensionistico a partire dal mese successivo.

Il pensionato, però, a luglio del 2010 veniva riassunto dallo stesso datore di lavoro con comunicazione agli organi competenti. L’Inps dai successivi controlli riteneva che la riassunzione fosse contraria alla concessione della pensione di vecchiaia e smetteva di pagarla, versando solo l’ammontare dell’assegno di invalidità all’uomo. Una detrazione di quasi 20mila euro nel corso del tempo.

Il pensionato-lavoratore si rivolgeva all’avvocato Pierluigi Guido e citava in giudizio davanti al giudice del lavoro l’ente previdenziale, contestando l’indebita trattenuta sull’assegno.

Secondo il giudice “la riassunzione disposta dal medesimo datore di lavoro” non costituisce “un fatto ostativo al godimento della pensione” soprattutto alla luce del fatto che il precedente rapporto di lavoro era cessato e il lavoratore aveva riscosso anche il trattamento di fine rapporto. Sulla base delle norme in vigore, infatti, “sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate” agli over 65 per gli uomini e over 60 per le donne.

Per l’Inps “il conseguimento della pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”. Per il giudice il rapporto di lavoro era cessato e il mese intercorso per la riassunzione testimonia che si tratta di un nuovo rapporto.

Il comportamento del pensionato-lavoratore, secondo il giudice, non è riconducibile ad una condotta dolosa e l’Inps è tenuta a restituire quanto indebitamente trattenuto fino ad ora e al pagamento delle spese processuali.

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