rotate-mobile
Cronaca

Estate 2016, chioschi comunali da assegnare nei parchi: i requisiti, la domanda e gli obblighi

I chioschi, una volta assegnati, dovranno essere aperti dal 20 giugno fino all'11 settembre. La lista dei parchi, gli obblighi e soprattutto come fare la domanda

Pubblicato l'avviso comunale per l'assegnazione dei chioschi a giovani, disoccupati e associazioni all'interno dei parchi pubblici di Perugia per l'estate 2016. Le domande dovranno essere inviate entro il 31 maggio. Con tali azioni l’ Amministrazione Comunale intende anche incentivare forme di occupazione giovanile creando condizioni che la favoriscano. I chioschi, una volta assegnati, dovranno essere aperti dal 20 giugno fino all'11 settembre. 

I PARCHI A DISPOSIZIONE - La lista delle aree verdi da attrezzare è la seguente: parco di S. Angelo, parco di Montegrillo, parco della Cuparella, Sant’ Anna, Parco Chico Mendez, parco di Via della Scuola - Ponte San Giovanni, parco del Riccio – San Sisto.

Gli assegnatari dovranno assicurare al Comune le seguenti attività: cura, monitoraggio del verde pubblico, pulizia dell’ intera area prossima al chiosco (minimo 1000 mq) con cadenza giornaliera, compreso lo svuotamento dei cestini; manutenzione e custodia delle attrezzature pubbliche assegnate; animazione articolata su almeno 4 giorni settimanali dalle ore 17,00 alle ore 24,00.

LA GRANDEZZA DEI CHIOSCHI - Nelle aree sopraindicate può essere collocato un solo chiosco od altra struttura amovibile ( gazebo ) della misura massima di mq. 25,00, con la possibilità di un’area esterna di somministrazione fino a mq. 100,00 e di uno spazio di servizio relativo ad impianti ed attrezzature ( condizionatori, macchine frigorifero, spazi per deposito arredi) che dovrà essere mimetizzato od integrato con una soluzione coerente con il linguaggio architettonico del chiosco ( max 5 mq).

Per chioschi ed altre strutture amovibili si intendono strutture di tipo precario, ignifughe, con esclusione di qualsiasi costruzione in muratura, che dovranno inserirsi armonicamente nel contesto dello spazio pubblico dal punto di vista estetico ambientale. E’ escluso pertanto l’ utilizzo di materiali di alluminio e lamiera o assimilabili. In prossimità del chiosco dovrà essere installato almeno un bagno chimico. Tutte le strutture dovranno consentire il superamento delle barriere architettoniche.

Nel Parco di S. Angelo è esistente una struttura in legno, ben inserita nel contesto ambientale, che potrà essere utilizzata previa manutenzione che farà carico alla parte richiedente. In tutti i luoghi si dà la possibilità di svolgere attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto in materia di commercio su suolo pubblico dalla L.R. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni, previa segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I. A.) da presentare alla U.O. Servizi all’ Impresa e previo rispetto di quanto previsto in materia igienico-sanitara.

ONERI A CARICO - Sono a carico dei soggetti affidatari gli oneri e tariffe dovute (occupazione suolo pubblico), i costi di realizzazione del chiosco, del montaggio, smontaggio, rimozione dello stesso e il ripristino dello stato dei luoghi antecedenti alla sua installazione, nonché il costo per le forniture dei servizi con il relativo allaccio.

Il soggetto affidatario dello spazio all’ interno del Parco di S. Angelo, dove è già presente una struttura prefabbricata, è tenuto alla manutenzione del manufatto e al suo smontaggio, rimozione e trasporto presso il magazzino comunale. La parte affidataria al momento della sottoscrizione della convenzione dovrà produrre idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ( massimale € 1.000.000,00) e consegnare idonea fideiussione dell’ importo di € 5.000,00 da mantenere per tutta la durata della convenzione a garanzia degli obblighi previsti ( pagamento delle tariffe dovute, ripristino dello stato dei luoghi antecedenti all’ installazione del manufatto, smontaggio dello stesso e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunali). L’ assegnatario si assume ogni responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l’ Amministrazione da ogni responsabilità, rinunciando ad ogni diritto di rivalsa economica.

REVOCA DELLA CONCESSIONE - L'assegnatario può perdere il chiosco qualora che il Comune emettesse un provvedimento con motivazione: ordine pubblico interesse; omessa manutenzione od uso improprio dell’ area concessa; modificazioni rispetto alla proposta progettuale sia culturale che architettonicapresentata; mancato pagamento entro il termine degli oneri e tariffe, mancato rispetto degli orari e periodi di apertura e chiusura. 

ECCO COME FARE LA DOMANDA

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Estate 2016, chioschi comunali da assegnare nei parchi: i requisiti, la domanda e gli obblighi

PerugiaToday è in caricamento