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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Spoleto

Palazzi della Posterna, nuovo "no" dal Tar al rinvio dell'abbattimento: rigettato il ricorso dei condomini

Il Comune di Spoleto non poteva rilasciare un nuovo permesso a costruire per sanare le costruzioni. Confermato l'abbattimento deciso con sentenza dalla Corte d'appello di Firenze

I palazzi della Posterna di nuovo protagonisti in tribunale. Questa volta davanti ai giudici amministrativi, ai quali si sono rivolti alcuni residenti, difesi dagli avvocati Massimo Marcucci e Roberto Quirini, contestando l’ordine di demolizione e il diniego della sanatoria da parte del Comune.

I proprietari di unità abitative nel “complesso immobiliare ubicato in Spoleto, destinatario di ordine di demolizione sancito con sentenza penale della Corte d’Appello di Firenze, passata in giudicato” si sono rivolti al Tar “per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del diniego opposto dal Comune di Spoleto” all’istanza di annullamento del primario permesso di costruire, quello che ha ingenerato i processi e l’ordine di abbattimento, e la necessità di rilasciare un nuovo permesso a costruire che sanasse i volumi in eccesso. Una sorta di sanatoria che la legge non permette.

Il Collegio, dopo che 15 giorni fa ha rigettato identica richiesta fatta dai costruttori del palazzo, ha ritenuto “di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari prospettate da parte ricorrente sul rilievo che la richiesta sospensione degli effetti del diniego impugnato non è suscettibile di attribuire il bene della vita richiesto né, soprattutto, di incidere sull’esecuzione dell’ordine di demolizione di cui al giudicato penale, fermo restando la facoltà degli interessati di ripresentare istanze al Comune finalizzate alla eventuale sanatoria o all’applicazione di eventuali altri istituti, come peraltro indicato nello stesso provvedimento impugnato”.

Secondo i giudici amministrativi “la sentenza penale della Corte d’Appello di Firenze, nel disporre la demolizione dell’intero fabbricato - e nel condannare” gli imputati, ha concluso per l’illegittimità della costruzione nella sua interezza. E “non essendosi i ricorrenti impegnati ad acquisire la quota di cubatura comunale necessaria a colmare l’indice non coperto dalla superficie territoriale dell’edificio Posterna”, il Comune non ha potuto far altro che negare ogni nuovo permesso.

Da qui il rigetto del ricorso.

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