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Cronaca

L'ORDINANZA Perugia zona rossa: tutte le restrizioni anti-contagio dall'8 al 21 febbraio

Per la restante parte della provincia di terni rimangono in vigore i provvedimenti previsti nel medesimo Dpcm per la Fascia Arancione

Zona rossa in tutta la provincia di Perugia e in sei comuni ternani Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione, San Venanzo. Per la restante parte della provincia di terni rimangono in vigore i provvedimenti previsti nel medesimo Dpcm per la Fascia Arancione già in essere, ai quali si aggiungono due provvedimenti in ambito sportivo previsti dalla Regione. Le norme valgono dall'8 febbraio al 21 febbraio 2021. 

Coronavirus, zona rossa in tutta la provincia di Perugia e in sei comuni della provincia di Terni: l'ordinanza

L’Ordinanza, oltre alle norme Dpcm della Fascia Rossa, prevede che saranno sospesi tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età -   pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, mentre le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, svolgeranno esclusivamente le lezioni con modalità a distanza (dad). Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

E' disposto il divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata; il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

Inoltre per le medesime zone non valgono le disposizioni dell’Ordinanza del 22 gennaio 2021 numero 7 di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, ed agli articoli 4 e 5, in merito all’attività svolta dalle associazioni e circoli ricreativi e culturali. Infine, non sono consentite le attività venatorie.

Per tutto il territorio regionale, invece, sono sospese le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto nonché lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto (nelle zone a maggiore restrizione – i comuni dunque sopra indicati - sono vietati allenamenti e preparazione anche per gli sport le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva)

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