Fumogeno acceso allo stadio e lanciato sugli spalti vuoti: tifosi assolti
Lo ha stabilito il giudice del Tribunale penale di Perugia dichiarando la tenuità del fatto
Accendere un fumogeno in una zona sicura dello stadio non viola la norma sulle manifestazioni sportive in quanto sii deve valutare la tenuità del fatto.
Lo ha stabilito il giudice del Tribunale penale di Perugia nella sentenza con la quale ha dichiarato che “vanno assolti dal reato p. e p. dall’art. 6 bis L. 401/1989 gli imputati che, durante una partita di calcio, abbiano acceso un fumogeno e lo abbiano lanciato in una parte dello stadio in cui non c’erano spettatori e l’area di gioco era protetta da barriere di plexiglas, sussistendo tutti i presupposti della particolare tenuità del fatto (vale a dire la tenuità dell’offesa, valutata in base alla modalità della condotta e all’esiguo del danno o del pericolo, e la non abitualità del comportamento antigiuridico e colpevole)”.
Per l’accensione di un fumogeno, il lancio, all’interno dello stadio o nel piazzale antistante, fioccano Daspo e provvedimenti amministrativi e penali.