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Cronaca

Minaccia il vicino con un sms, condannato a 700 euro: fa ricorso in Cassazione e i giudici gli tolgono 100 euro dalla sanzione

Per i magistrati non fa differenza che abbia minacciato il rivale con un messaggio o con una telefonata perché non cambia la sostanza

Condannato per un sms intimidatorio, ma il giudice di pace ha sbagliato a calcolare la recidiva nella sanzione: pena ridotta di 100 euro.

Un perugino di 66 anni è stato condannato per il reato di minaccia commesso ai danni di un conoscente mediante l'invio di un sms alla persona offesa.

L’imputato ha fatto ricorso per Cassazione affermando che il giudice lo ha condannato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che ha sempre parlato di minacce proferite nel corso di una telefonata e non attraverso un sms.

Un secondo motivo di ricorso riguarda l’illegittimo calcolo della pena della recidiva, mai contestata all’imputato e insussistente.

Per i giudici di Cassazione sono infondate “le doglianze del ricorrente in merito all'affermazione di responsabilità” in quanto che le minacce siano state proferite per telefono o via sms non comporta “alcun mutamento essenziale del fatto”.

Il secondo motivo, invece, va accolto perché all'imputato non è mai stata contestata alcuna recidiva, peraltro nemmeno configurabile essendo incensurato. Ne che la parte di sentenza che prevede l’aumento di pena per recidiva deve essere annullata senza rinvio e ridotta di 100 euro.

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