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Cronaca

Venti anni di convivenza dopo le nozze, ma il matrimonio non è mai esistito per la Chiesa e per lo Stato

La Corte di Cassazione conferma la nullità del matrimonio religioso: mai eccepita dalla moglie l'aver vissuto insieme tanti anni come sposi

Il marito non era “capace” di contrarre matrimonio, ma se n’è reso conto solo dopo venti anni di convivenza. La capacità di esprime il consenso è una condizione essenziale nel matrimonio religioso; venendo a mancare anche le nozze diventano nulle, come se non fossero mai esistite.

La sentenza di nullità emessa dal Tribunale ecclesiastico può essere riconosciuta anche dallo Stato italiano, così prevede il Concordato, se uno dei contraenti ne fa richiesta. Il Tribunale civile, una volta che riconosce quella sentenza “rotale”, sancisce la fine dei risvolti civili del matrimonio, senza passare per separazione e divorzio.

La Corte di Cassazione ha, recentemente, confermato la nullità del matrimonio concordatario tra due coniugi, nonostante la Procura generale si fosse opposta, lamentando la mancata eccezione alla trascrizione dell’atto da parte della moglie, nonostante la lunga convivenza coniugale. Per gli ermellini, la mancata comparizione in giudizio della donna avrebbe dimostrato che non aveva interesse a contestare la trascrizione della nullità dell’atto.

Il marito aveva ottenuto dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano umbro, nel 2015, la sentenza di nullità matrimoniale (si ottiene se provata l’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio, di volere figli, esclusione della fedeltà o vizio nel consenso, cioè il difetto di discrezione nel comprendere i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio o l’incapacità a contrarre il vincolo) “per incapacità consensiva all’epoca delle nozze da parte del marito” dovuta a particolari patologie. L’uomo, in seguito, aveva chiesto alla Corte d’appello di Cagliari di dichiarare efficace in Italia la sentenza, in modo da risultare non più sposati.

Per la Corte d’appello non c’erano problemi: sentenza ecclesiastica passata in giudicato secondo il diritto canonico, era stata assicurata la corretta instaurazione del contraddittorio, la sentenza non conteneva disposizioni contrarie all’ordine pubblico e l’incapacità “consensiva” del ricorrente era nota alla moglie.

Il procuratore generale, però, aveva contestato una violazione nei diritti della consorte, cioè la mancata eccezione della convivenza ultratriennale, come a dire il matrimonio c’è stato e tutti sapevano. Per lo Stato, infatti, il matrimonio si può sciogliere con il divorzio, mentre per la Chiesa se c’è un vizio, quel vincolo non è mai stato celebrato. E questa cosa si può far valere anche civilmente.

Sempre il procuratore generale contestava una sorta di mancata difesa della donna, “che, dopo venti anni di vita coniugale… aveva visto porre nel nulla il suo matrimonio e la sua storia familiare”. Se hanno vissuto insieme come marito e moglie per oltre tre anni vuol dire che ritenevano valido il matrimonio, che non si può cancellare così.

I giudice della Prima sezione civile della Corte di Cassazione hanno rigettato il della Procura generale riconoscendo “la non rilevabilità di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi” e che eventuali contestazioni avrebbero dovute essere presentate dalla donna in fase di discussione davanti alla Corte d’appello. Non averlo fatto, pur essendo stata avvertita, vuol dire solo una cosa: che le andava bene così.

Nel 2018 i matrimoni dichiarati nulli dal Tribunale ecclesiastico interdiocesani dell’Umbria sono stati 189, 111 le cause chiuse con sentenza affermativa, 1 estinta e 78 prossime alla sentenza. Cala il numero di nuovi procedimenti introdotti: 94 nel 2018 rispetto alle 106 del 2017. I dati del 2019 ancora non sono disponibili in quanto l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha bloccato l’attività del tribunale, compresa l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario; ma non dovrebbero esserci differenze sostanziali, forse anche una leggera diminuzione.

Per l’incapacità a contrarre il vincolo ci sono 117 procedimenti chiusi affermativamente; l’indissolubilità del matrimonio, 4 cause con sentenza di nullità), della prole (2 procedimenti) e della fedeltà (2 cause). Quanto alla durata della convivenza al momento dell’introduzione della causa è di oltre dieci anni (42 procedimenti), tra cinque e dieci anni (32 cause), tra tre e cinque anni (13) e meno di un anno in 6 casi. In 70 casi si arriva davanti al Tribunale ecclesiastico già divorziati, in 38 casi separati legalmente e in 3 separati di fatto.

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