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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Spoleto

Manda il figlio a studiare all'estero e poi chiede i soldi al padre separato: il giudice dice "no"

Secondo il Tribunale di Spoleto si tratta di spese straordinarie da concordare e l'uomo aveva già opposto un rifiuto motivato

Il figlio vuole andare a studiare all’estero, il padre dice di non poterselo permettere, ma la madre (la coppia è separata) manda il ragazzo a studiare e poi chiede i soldi all’uomo con un decreto ingiuntivo.

La vicenda finisce davanti al giudice del Tribunale di Spoleto e l’uomo, difeso dall’avvocato Saschia Soli, vince in quanto si tratta di spese straordinarie che vanno prima concordate.

Il figlio della coppia separata, aveva deciso di andare a studiare all'estero in un ateneo privato. Il padre aveva dovuto rifiutare il permesso non potendo concorrere alle spese relative, perché al di là delle sue possibilità da dipendente statale, seppure con un reddito fisso. La madre, invece, aveva acconsentito, slavo poi richiedere oltre 12mila euro all’uomo con un decreto ingiuntivo.

Nell’atto la donna faceva presente che nella sentenza di divorzio è prevista una somma mensile di 500 euro per il mantenimento del figlio e le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%.

Con il decreto ingiuntivo la donna chiedeva la restituzione di 4.550 euro per l’assistenza burocratica per l’iscrizione all’università privata estera, 3.400 per la prima rata, 1.400 per l’alloggio e 137 euro per i libri di testo. Nell’atto veniva richiesto anche il pagamento delle spese per il conseguimento della patente di guida e l’iscrizione all’esame di lingua con certificato. Sostenendo che si tratterebbe di spese ordinarie, seppur da considerare al di fuori dell’assegno mensile.

Il decreto ingiuntivo è stato opposto davanti al giudice del Tribunale civile di Spoleto, il quale ha concesso la provvisoria esecuzione di una somma molto limitata, riguardante l’esame per la patente di guida, un corso di preparazione ai test universitari e le spese per l’esame di Stato.

Quanto alle spese per l’università straniera privata, invece, il giudice ha ritenuto che si tratti di spese straordinarie che, come prevede la sentenza di divorzio, vanno preventivamente concordate e sono in contrasto con il principio di proporzionalità su cui si basa l’assegno mensile: “la scelta di iscrivere il figlio ad un’università all’estero, con una rata annuale di circa 12.000,00 euro, con rilevanti spese per l’alloggio e burocratiche per il completamento della procedura di iscrizione, non pare possa qualificarsi come spesa prevedibile nell’ambito di un percorso scolastico ordinario del figlio e sia, inoltre, di importo assolutamente rilevante”.

Secondo il giudice, inoltre, la donna non avrebbe preso in considerazione il diniego del padre a sostenere tali spese, seppur espresso, attraverso il consiglio di rinunciare all’iscrizione all’estero e riprovare a superare il test di ingresso l’anno successivo in una università italiana. La scelta di seguire un corso all’estero, infine, non appare “conforme al miglior interesse” del figlio “né che sia compatibile con le condizioni reddituali delle parti”.

Da qui l’accoglimento del ricorso dell’uomo per le spese eccedenti, confermando quanto già pagato per l’esame di guida e le spese universitarie e scolastiche.

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