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Cronaca

Sala scommesse vicino alle scuole, il Comune di Perugia revoca la licenza e il Tar conferma

Il provvedimento dopo la verifica del mancato rispetto della distanza di almeno 500 metri da luoghi considerati sensibili

Aveva aperto una sala scommesse e gioco accanto a tre scuole a Porta Pesa, ma il Comune, dopo le proteste di genitori e cittadini, l’aveva fatta chiudere. Dopo quattro anni arriva anche la decisione del Tribunale amministrativi regionale dell’Umbria: giusta la decisione di revocare la licenza.

Il titolare della sala scommesse si era rivolto al Tar per far annullare gli atti del Comune di Perugia con i quali era stata disposta “la cessazione dell’attività di raccolta scommesse di cui alla licenza della Questura di Perugia ... in violazione del vigente Regolamento comunale sui giochi leciti” relativamente alla parte in cui vengono dettate le “distanze minime e contingenti degli apparecchi” qualora ci si trovi in prossimità di luoghi ritenuti sensibili (almeno 500 metri). In questo caso tre scuole: una media, una elementare e una materna.

Secondo il ricorrente vi sarebbe stata “usurpazione di competenza da parte del Comune” in quanto la materia dovrebbe essere regolata dalla Regione o dallo Stato e il distanziamento “andrebbe riferito alle sole sale giochi in senso stretto e non anche alle sale di raccolta scommesse” e l’estensione comunale “alle sale scommesse costituirebbe dunque un atto esorbitante dai poteri civici ed una indebita applicazione retroattiva della recente disciplina regionale”.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che “l’interesse pubblico alla preservazione dalle ludopatie” di soggetti “essenzialmente minori d’età, frequentanti detti luoghi” è prevalente all’interesse economico dell’attività commerciale, che potrebbe comunque “trovare adeguato ristoro in sede risarcitoria” se si volesse agire in sede civile.

Quanto all’attività delle sale gioco o scommesse, per la normativa nazionale non v’è differenza e bisogna considerare la tutela alla salute, riconosciuta dalla Costituzione all’articolo 32, come prevalente. Quindi bene ha fatto la Regione Umbria ad attribuire ai Comuni “la facoltà di individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.

Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Perugia.

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