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Cronaca

Litiga con la ex moglie e minaccia di darsi fuoco, revocata la licenza di caccia e tolti i fucili

Il Tribunale amministrativo dà ragione alla Questura: "Il titolare del permesso di detenere armi deve dimostrare di non essere un pericolo per gli altri"

Litigare con la ex moglie, chiudersi in casa, cospargersi di benzina e minacciare di darsi fuoco sono comportamenti incompatibili con il possesso di armi e della licenza di caccia.

Sulla base di queste motivazioni la Questura di Perugia ha revocato la licenza di caccia ad un perugino e il Tribunale amministrativo ha confermato il provvedimento.

L’uomo si era rivolto ai giudici amministrativi, difeso dall'avvocato Claudia Orsini, per chiedere l’annullamento del provvedimento “di divieto detenzione armi e munizioni e/o provvedimento ad esso presupposto e/o conseguente”. L’atto era stata emanato dopo che l’uomo a seguito “di alterco con la ex moglie si era chiuso nella propria abitazione, cosparso di benzina e minacciato di darsi fuoco, tentativo poi bloccato dall’intervento dei carabinieri”.

Secondo il ricorrente la misura era stata “adottata sulla base di episodio del tutto isolato essendo … persona incensurata e pacata, senza valutazione della pericolosità attuale all’uso delle armi”.

Per la Questura l’episodio, invece, era “di per sé sintomatico di evidente fragilità caratteriale, del tutto incompatibile con l’uso delle armi”.

Secondo i giudici del Tar “il ricorso è infondato e va respinto” in quanto il provvedimento del questore è “atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto” verificate. Il porto d'armi, inoltre, “non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta, invece, un'eccezione al normale divieto di portare armi” e “tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il ‘buon uso’ delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività”. Nel caso specifico il fatto avvenuto è stato considerato “di non lieve entità, sintomatico - a giudizio del Collegio - di scarso equilibrio ed insufficiente capacità di autocontrollo, circostanziato dal rapporto informativo dell’Arma dei Carabinieri e dalla stessa parziale ammissione da parte dello stesso ricorrente”.

I giudici amministrativi, nel respingere il ricorso con annessa condanna a pagare 1.500 euro di spese legali, hanno ricordato che “il titolare della licenza di porto di fucile deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, ed assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali”.

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