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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Laboratorio artigiano occupa il vano scala condominiale, la lite tra proprietari finisce in Cassazione

Alla base della battaglia legale l'usucapione sostenuta dall'azienda e contestata dagli altri condomini

Occupano un vano scala condominiale per installarci un laboratorio artigianale e poi ne chiedono il possesso per usucapione e tutto il condominio finisce davanti al giudice civile per una battaglia legale di anni.

I protagonisti della vicenda, conclusa con una sentenza della Cassazione, si sono scontrati in tribunale per “la comproprietà alle parti del vano scala dell’edificio condominiale” nella provincia di Perugia.

Gli eredi di un artigiano hanno rivendicato l’usucapione di un vano scala nel condominio, ma il giudice del Tribunale di Perugia ha respinto “la riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti”, ritenendo “pacifica l’originaria comproprietà del vano”, ricordando che “per l’acquisto per usucapione del bene comune non è sufficiente l’esercizio del possesso esclusivo da parte di alcuni dei comproprietari, ma occorre che ne sia impedito l’uso agli altri, reputando insufficiente che i ricorrenti avessero sostenuto le spese di realizzazione degli impianti o per la manutenzione”.

Secondo il giudice “il mancato utilizzo della scala da parte degli attori non era dipesa da una condotta volontaria” del titolare dell’attività artigiana, “ma era stata frutto di una scelta” di uno dei condomini, che “per accedere alla sua porzione esclusiva posta al primo piano”, utilizzava “esclusivamente una scala in legno esterna prima del 1999, anno della realizzazione di altra scala esterna in muratura”.

Da quella data, quindi, “l’esercizio del possesso era stato interrotto, senza che però, al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, fosse maturata l’usucapione”.

I ricorrenti hanno contestato in appello tale decisione, sostenendo che “non vi era alcun contrasto tra le deposizioni testimoniali circa il fatto che i resistenti avessero esercitato l’accesso alla loro proprietà tramite una scala autonoma al piano terra ed una scala esterna al primo piano” e che avevano “realizzato una chiusura dell’accesso alla scala interna” proprio per impedirne l’utilizzo. In ultimo sostenendo che uno dei condomini avesse rinunciato ai diritti di utilizzo del vano scala.

La Cassazione, però, ha respinto “la domanda di usucapione per carenza di prova dell’uso esclusivo del bene comune” con aggravio delle spese di lite a carico dei ricorrenti, condannati a pagare le spese processuali.

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