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Cronaca

Inchiesta sanità - Tribunale, Tar e Procura, la lunga lite per il posto da direttore di Medicina interna

La guerra a colpi di carte bollate tra due primari per l'incarico di direzione finisce nelle intercettazioni dell'indagine sui presunti concorsi pilotati nella sanità regionale

La liteper la direzione di Struttura Complessa a conduzione universitaria “Medicina Interna” dell'Azienda ospedaliera di Perugia è al centro di una vicenda giudiziaria dai molteplici risvolti.

La direzione è stata affidata a Matteo Pirro, ma il professor Paolo Gresele non ci sta e fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Nel mentre si discute il caso, però, irrompe sulla scena l’inchiesta sui concorsi truccati nella sanità regionale. E di questa assegnazione si parla anche nelle intercettazioni. In una di queste, infatti, Duca “riferisce le informazioni che ha raccolto tramite le sue fonti all’interno dei Carabinieri, secondo cui effettivamente sarebbero in corso intercettazioni ‘da verso Natale’ che ‘rinnovano ogni sei mesi’, probabilmente collegate alla vicenda del concorso per l’incarico di Direzione della Struttura Complessa a direzione universitaria di “Medicina Interna”, vinto da Pirro Matteo” si legge nelle carte della Procura di Perugia.

Non solo. Il “07.02.2018, quando alle ore 11:11 circa, viene registrata una conversazione con Valorosi nell’ufficio di quest’ultimo, in cui parlano di politica e della nomina di Pirro” facendo “cenno al contratto di Pirro che è pronto e dovranno farglielo firmare”.

Il giorno 6 luglio del 2018, alle 8.25 D’Errico e Duca “parlano nell’ufficio di quest’ultimo di vari argomenti, tra cui il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa a direzione universitaria di ‘Medicina Interna’ a Pirro Matteo” ipotizzando che l’inchiesta in corso possa essere collegata non solo al “monitoraggio della spesa…”, ma anche ad una decina di concorsi, tra cui “le categorie protette, il primariato di Pirro e il primariato di Gori”.

I fatti. Il professor Gresele chiede l’annullamento della graduatoria stilata all'esito della prova orale in data 19.1.2018; dei verbali della commissione del 26.10.2017, del 30.10.2017 e del 19.1.2018 e della relazione dei lavori; del provvedimento di nomina della commissione di valutazione con Deliberazione del Direttore Generale del 7.6.2017, n. 1193; dell’avviso pubblico per il conferimento dell'incarico indetto con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia del 31.10.2016, n. 1943 e pubblicato il 2.11.2016; del Regolamento; del provvedimento di nomina; del contratto tra l'Azienda Ospedaliera di Perugia e il professor Pirro. Nel ricorso si chiede anche di accertare “l'avvenuta assegnazione al professor Gresele del maggiore e migliore punteggio rispetto agli altri candidati nella predetta procedura selettiva” a dimostrazione che l’incarico spettasse a lui. Il ricorrente ha ottenuto nel complesso 78,5 punti di cui 35,5 punti per il curriculum e 51,25 per il colloquio mentre il prof. Pirro, professore associato dal 2015, è risultato vincitore con il punteggio complessivo di 86,25 punti (35 + 51,25)

Da qui discenderebbe l’inefficacia del contratto e il diritto al risarcimento del danno per il medico arrivato secondo. Secondo il ricorso, inoltre, la commissione d’esame non non avrebbe avuto le competenze necessarie per valutare i candidati

I giudici amministrativi hanno deciso che “sebbene la legge qualifichi come concorso il procedimento di cui si discute, la prova comparativa costituisce solo un elemento della scelta; quest’ultima spetta al direttore generale il quale è vincolato dall’operato della commissione solo nella predisposizione della terna dei candidati più meritevoli, ma è legittimato ad operare proprie valutazioni svincolate da quelle della commissione, sull’individuazione del candidato da nominare”. Ne consegue che “la nomina del primo classificato è imputabile alla volontà del direttore generale, il quale ha ritenuto di poter porre la propria fiducia in quel soggetto, senza esservi vincolato”, mentre “gli atti della commissione sono presupposti a quello del direttore generale, e la relativa tutela viene attratta da quella propria dell’atto conclusivo del procedimento”. Non solo, ma anche che il caso debba essere discusso in aula, non però davanti al giudice amministrativo, avendo dichiarato il difetto di giurisdizione “in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta”.

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