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Cronaca

La Bilancia della Salute | Il consenso informato al tempo del COVID-19

Il principio del consenso informato, recentemente normato dalla L. 219/2017, é alla base del rapporto medico-paziente, e costituisce legittimazione del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è illecito (al di fuori dei casi previsti dalla legge o in cui ricorra uno stato di necessità), anche quando effettuato nell'interesse del paziente. La legge, quindi, attribuisce al consenso informato - nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico - la valenza di elemento fondante della relazione di cura.

L'informativa deve essere resa in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Quanto alla forma, il consenso informato deve essere acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente; documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare; inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Ormai secondo la giurisprudenza, la mera sottoscrizione di un modulo standardizzato non è idonea a garantire la consapevolezza del consenso del paziente.

In definitiva, la prestazione del consenso, al di là dei casi emergenziali, è presupposto necessario della liceità del trattamento sanitario e, se manca, l'atto medico, sia pure correttamente eseguito nell'interesse del paziente, è illecito. La violazione, da parte del medico, del dovere di informare ii paziente, può causare due diversi tipi di danni. Un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti). E un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, invocabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravita), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Di notevole rilevanza la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28985 del 2019 che delinea in modo molto puntuale le situazioni di che possono verificarsi in caso omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento a seconda che cagioni o meno anche un danno alla salute, vi sia stata o meno la condotta colposa del medico e tutte le conseguenze in termini di risarcimento per il paziente. Il tema del consenso informato è di grande rilievo in questo periodo di diffusione della pandemia da COVID-19 sia perché capita con frequenza, purtroppo, che il sanitario debba prestare la propria assistenza a persone divenuti non coscienti in modo improvviso, e quindi privi di tutela legale, sia per i rischi di diffusione del virus in ambiente nosocomiale. 

Nella prima situazione il medico può prescindere dalla raccolta del consenso informato del paziente o del rappresentante legale solo nell’ipotesi di un trattamento terapeutico effettuato in stato di necessità, cioè potenzialmente in grado di salvare la vita del paziente sulla base delle conoscenze scientifiche fruibili al momento. Le condizioni del paziente che impongono il trattamento, i farmaci somministrati, ed i rischi correlati devono comunque essere puntualmente documentati in cartella clinica, come d’altronde le condizioni che impediscono una regolare sottoscrizione di un modulo di consenso informato scritto. Quanto al rischio di diffusione del virus nella struttura sanitaria, anche alla luce di un ormai consolidata Giurisprudenza che dà per presupposta la responsabilità della struttura stessa in caso di infezioni contratte durante il trattamento, il paziente deve essere adeguatamente informato anche sulla possibilità di contrarre il virus in ambiente ospedaliero e che l’adozione delle corrette misure di prevenzione può ridurre efficacemente il rischio di contrarre il virus senza tuttavia eliminarlo totalmente.

Un’informazione completa, dunque, anche in questo momento storico costituisce il presupposto ad un consenso valido che a sua volta si identifica con la legittimazione dell’atto sanitario.

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