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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Magione

Manifesti anti-aborto, il sindaco di Magione non aveva il potere di rimuoverli. Pro Vita vince il ricorso al Tar

Per i giudici amministrativi il primo cittadino non ha la competenza in materia e i manifesti non violavano alcuna legge

Manifesti Pro vita a Magione, il sindaco non poteva farli rimuovere. Lo scrivono i giudici del Tribunale amministrativo regionale, chiamati a decidere sul contenzioso dell'associazione Pro Vita onlus contro il Comune di Magione.

L'associazione Pro Vita ha chiesto l'annullamento dell'Ordinanza n. 39 del 14 maggio 2018 del sindaco del Comune di Magione “per la rimozione (in applicazione a quanto prescritto dall'art. 8, c. 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni) di manifesti dell'associazione Pro Vita dai contenuti e dalle immagini lesivi del rispetto dei diritti individuali della persona tutelati da norme costituzionali e da leggi specifiche dello Stato vigenti” affissi il 14 maggio 2018 da parte della parrocchia San Giovanni Battista di Magione, “previa istanza inoltrata e gestita dalla società concessionaria per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la DOGRE s.r.l.; l’affissione avrebbe dovuto avere una durata di quindici giorni”.

Il sindaco di Magione emanava lo stesso giorno un'ordinanza con la quale ordinava “la rimozione immediata dei venti manifesti di cui sopra” in quanto generatori di “un ingiustificato allarme sociale e offendono la sensibilità delle persone e in particolare delle donne che per le ragioni più diverse abbiano avuto un’esperienza di interruzione di gravidanza: a) ledono il rispetto dei diritti individuali ed inviolabili della persona tutelati dal Titolo I della Costituzione; b) contrastano con i principi e le prescrizioni di una specifica legge dello Stato, vigente: "Legge 22 maggio 1978, n.194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"; c) l’esposizione di manifesti, quantunque autorizzati, se contrastino con leggi specifiche dello Stato vanno rimossi alla luce di quanto statuito dall’art. 8, comma 6 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”.

L'associazione Pro Vita ha presentato ricorso per “violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 della Costituzione”, nonché del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, l'incompetenza assoluta e la carenza di potere, la violazione del principio di legalità e dell’articolo 97 della Costituzione.

I giudici amministrativi si sono concentrati sull’incompetenza del “sindaco ad emanare un provvedimento” di rimozione dei manifesti e “la correlata violazione dell’articolo 107 del TUEL”. Per i giudici “le situazioni di incompetenza” assorbono qualsiasi altra motivazione, quindi decidendo su questa a cascata diventano validi o illegittimi tutti gli atti.

Nel caso di specie il sindaco di Magione (ma vale per tutti i sindaci) non aveva il potere di far rimuovere i manifesti in questione. In primo luogo perché l'ordinanza “non è stata emanata ai sensi dell’art. 50 o 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, non essendovi nella parte motiva alcun richiamo all’intero TUEL; il provvedimento sindacale, d’altro canto, non è comunque qualificabile come contingibile ed urgente, non essendo nel medesimo atto riscontrabili i requisiti di un provvedimento siffatto”; in secondo luogo perché “l’ordinanza richiama come unica base giuridica l’art. 8, comma 6, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni risalente al 1994”. E il solo riferimento a tematiche che possono suscitare biasimo o timore, non basta. O quanto meno non vale quando si discute di diritto. L'articolo citato dall'ordinanza, infatti, prevede che la rimozione “di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita a norma di legge, salvo quanto previsto in tema di infrazioni al presente regolamento”.

Per i giudici nei manifesti dell'associazione Pro Vita, “circa la carenza di motivazione del provvedimento, che non individua puntualmente alcuna disposizione di legge violata, non è possibile ravvisare nella previsione regolamentare riportata, invero generica, una competenza sindacale ad adottare provvedimenti di rimozione quali quello gravato”.

Il potere del sindaco, con la riforma del Tuel, è relativa ai “mezzi pubblicitari abusivamente esposti, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Trattasi, invero, di una fattispecie totalmente differente, connessa all’attività di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi”.

Da qui “l’accoglimento del ricorso, ritenendo fondato il motivo con il quale si deduce il vizio di incompetenza, e di annullare, per l'effetto, il provvedimento sindacale impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione competente”.

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