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Cronaca

Provoca un incidente dopo aver assunto un antiepilettico: tolta la patente

Il Tribunale amminsitrativo regionale dell'Umbria accoglie il ricorso e restituisce il permesso per guidare

Guida dopo aver assunto un farmaco per l’epilessia, viene fermato per un controllo stradale e si ritrova senza patente.

L’uomo, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, contro il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’Ufficio Motorizzazione civile di Perugia, chiedendo l'annullamento del provvedimento “con il quale è stata disposta a suo carico la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica”.

La patente è stata ritirata al soggetto dopo che la Polizia stradale aveva redatto un verbale dal quale risulta che “alla guida di veicolo perdeva il controllo sbattendo contro albero” dopo avere “assunto un farmaco antiepilettico in quanto affetto da distonia”. Un comportamento di guida che aveva fatto sorgere dubbi sulla idoneità psicofisica dell’uomo al possesso della patente di guida.

Nel suo ricorso l’uomo sostiene che dai documenti non si evince il perché sia stata revocata la patente, ipotizzando semplicemente che il ricorrente fosse “incapace tecnicamente di guidare”. La documentazione sanitaria depositata attesta “funzioni cognitive nella norma; la terapia psichiatrica non incide sulla capacità di attenzione e concentrazione dello stesso. Non controindicazioni attuali alla guida di autoveicoli”.

Il Ministero ha sostenuto che il conducente, dopo l’incidente con feriti, è risultato positivo al “benzodiazepine in quanto assume Rivotril 45 gocce/die per distonia” e che dal bugiardino si evince che “tale farmaco alteri la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari; di conseguenza il richiamo all’assunzione di tale farmaco assurge a motivazione più che adeguata per disporre la revisione della parente di guida mediante nuovo esame della sola idoneità psicofisica (non anche delle verifiche teorico-pratiche di idoneità alla guida)”.

I giudici amministrativi hanno dato ragione all’uomo, riconoscendo che il provvedimento di revisione della patente di guida “è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, e non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale”.

Un provvedimento che deve essere ben motivato e contenere “una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall'interessato ed infine specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente”.

Nel caso in esame di tutto questo non v’è traccia, avendo il Ministero solo richiamato il verbale della Polizia e i risultati del test. Quanto all’incompatibilità tra assunzione del farmaco e guida, si tratta solo di “un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione”.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento e la restituzione della patente all’uomo.

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