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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Gualdo Tadino

La casetta di legno è abusiva, ma il Tar la salva dall'abbattimento: "Sbagliati i calcoli delle distanza da strade e corsi d'acqua"

Gualdo Tadino, l'immobile era stato autorizzato dopo gli eventi sismici del 1997 e poi sanato con una variante

Posiziona una casetta di legno nel terreno agricolo di sua proprietà dopo che il terremoto del 1997 gli aveva distrutto stalla e deposito. Nel 2021 riceve un’ingiunzione del Comune di Gualdo Tadino che gli contesta l’abuso edilizio e l’ordine di abbattere il manufatto in legno.

Il proprietario del terreno e dell’immobile, difeso dagli avvocati Francesco Augusto De Matteis e Linda Camerieri, si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo l’annullamento e la sospensione cautelare dell’ordinanza comunale che dispone demolizione della struttura e ripristino dei luoghi.

Nel ricorso si ricorda che l’uomo, “proprietario di un immobile nel centro storico di Gualdo Tadino gravemente danneggiato e reso inagibile dagli eventi sismici del 1997, chiedeva ed otteneva dall’amministrazione comunale gualdese nel 1998 una concessione edilizia in precario a titolo temporaneo con correlata autorizzazione paesaggistica per l’installazione, su un lotto a destinazione agricola di sua proprietà, di un prefabbricato ad uso abitativo in legno ad unico piano”.

Nel 2006 l’uomo chiedeva di inserire il manufatto nel censimento degli immobili non conformi agli strumenti urbanistici generali realizzati a seguito del sisma per ottenere una sorta di sanatoria. L’immobile veniva inserito nel registro e nel 2014, il Commissario straordinario adottava la variante autorizzativa “ai fini della sanatoria, ove possibile, degli immobili realizzati prima del 31.12.2000 in sostituzione di abitazioni principali e manufatti produttivi colpiti da ordinanze di sgombero a seguito della crisi sismica del 1997”.

Nel 2015 il Comune di Gualdo Tadino comunicava al proprietario “che era emerso che il citato fabbricato era interessato da elementi di pericolosità geomorfologici ed idraulici” e lo invitava a fornire contro deduzioni. Cosa che il proprietario faceva, fornendo il Piano di assetto idrogeologico bis della Regione Umbria che indicava come “l’area di insistenza del fabbricato non era interessata dalle fasce fluviali” e il rispetto di tutte le norme di distanza dalle strade e dai corsi d’acqua. Dopo pochi mesi riceveva l’ordinanza di demolizione.

Secondo i giudici amministrativi ha ragione il ricorrente in quanto l’amministrazione avrebbe “omesso di comunicare l’avvio del procedimento prima della adozione dell’ordine di demolizione”. Ordinanza che è apertamente in contrasto con gli altri atti amministrativi con i quali il fabbricato nel censimento degli immobili non conformi agli strumenti urbanistici e ciononostante suscettibili di recupero urbanistico-edilizio e per essere stato realizzato in sostituzione di abitazioni inagibili a causa della crisi sismica del 1997, anche se successivamente stralciato dal suddetto censimento in sede di approvazione della variante, in considerazione della inosservanza della fascia di rispetto stradale e della distanza minima dai corsi d’acqua.

Per i giudici amministrativi il Comune “non è stato in grado di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto conto dei rilievi formulati” dal proprietario che dimostrano “l’osservanza della fascia di rispetto stradale, quanto in relazione alla distanza del fabbricato” da corsi d’acqua.

Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.

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