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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Riforma della giustizia, la Camera penale di Perugia raccoglie le firme per i referendum

Nuove regole per il Consiglio superiore della magistratura e separazione delle carriere i temi, insieme con la responsabilità civili e custodia cautelare

La Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”, con il presidente Vincenzo Bochicchio, inizierà ad effettuare la raccolta delle firme nel territorio del comune di Perugia per poter fornire il proprio apporto affinchè si addivenga alla riforma del Csm e la separazione delle carriere dei magistrati in linea con le indicazioni e le battaglie che l’Unione camere penali italiane ha inteso intraprendere negli ultimi anni e con rinnovato vigore in questo particolare contesto storico.

La Camera Penale di Perugia invita, quindi, tutti i partiti politici a prestare il proprio contributo nella battaglia condotta da sempre dall’Ucpi e nella raccolta delle firme per poter giungere all’agognata riforma del potere giudiziario.

Servono 500mila perché il referendum possa effettivamente svolgersi, naturalmente, dopo il via libera della Cassazione e della Corte costituzionale.

Il primo quesito riguarda la responsabilità civile dei giudici.

Questo il testo: 

Volete Voi che sia abrogata la l. 13 aprile 1988, n. 117 (“Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole “non può essere chiamato in causa ma”; art. art. 13, rubrica, limitatamente alle parole “per fatti costituenti reato”; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole “in sede di rivalsa”; comma 5, limitatamente alle parole “di rivalsa ai sensi dell’articolo 8”?

Il secondo quesito riguarda un altro tema estremamente divisivo: quello della separazione delle carriere.

Il testo del secondo quesito è molto lungo, se ne riporta un estratto:

Volete Voi che siano abrogati: il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, di approvazione dell’“Ordinamento giudiziario” nel testo allegato al medesimo regio decreto e altresì risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della la magistratura”; la l. 4 gennaio 1963, n. 1 (....) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il d. lgs 30 gennaio 2006, n. 26 (...) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: Art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il d. lgs. 5 aprile 2006, n.160 (....), della legge 25 luglio 2005, n. 150) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, relativamente alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13 comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.

Il terzo quesito riguarda la custodia cautelare.

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del Codice di Procedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.”’?

Il quarto quesito va invece a incidere sulla cosiddetta Legge Severino.

Ecco il testo:

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»?

Il quinto quesito riguarda le elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, all’articolo 25, comma 3 limitatamente a “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?

Il sesto e ultimo quesito riguarda i Consigli giudiziari.

Volete voi che sia abrogato l’art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze) del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 che reca “Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 25 luglio 2005 n. 150?

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