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Cronaca

Umbria, ritardi nei pagamenti per la gestione dei rifiuti: assolti ex assessore e tecnico comunale

La Corte dei conti ha stabilito che non c'è stato dolo né colpa nella gestione delle fatture che il Comune di San Gemini doveva pagare alla società per la raccolta dei rifiuti

La Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio un ex assessore e un tecnico comunale di San Gemini per sentirli condannare al risarcimento di 100.000 euro a favore dell’ente in relazione al ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune di San Gemini al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei residui solidi urbani per le prestazioni rese dal 2014 al 2018.

Secondo la Procura nonostante solleciti, richieste di pagamento e decreti ingiuntivi, il Comune di San Gemini avrebbe ritardato i pagamenti, avvenuti solo con transazione nel 2019, dopo che era cambiata l’amministrazione comunale.

Per l’accusa l’azione dei convenuti, difesi dagli avvocati Maurizio Ferlini, Roberto Galeazzi, Mario Rampini e Simona Rossi, “sarebbe stata antigiuridica e causativa del danno”.

Per la difesa il Comune sarebbe stato inadempiente ai pagamenti sin dal 2015, mentre l’assessore sarebbe stato nominato solo a maggio 2017 e i mancati pagamenti, quindi, non sarebbero riferibili esclusivamente a sue decisioni e, comunque, imputabili al responsabile del servizio finanziario non convenuto. In quegli anni, inoltre, il Comune aveva approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale “il che renderebbe meritoria la condotta del convenuto, finalizzata ad un risparmio di spesa”.

La difesa del tecnico comunale ha depositato le fatture emesse e relative ai servizi prestati fino a settembre 2017, il cui omesso pagamento, di competenza del responsabile del servizio finanziario, non sarebbe a lui imputabile. Per le fatture successive, invece, le carenze di cassa avrebbero reso comunque impossibile procedere al pagamento.

Per i giudici della Corte di conti la domanda “va respinta, per mancata dimostrazione sia del dolo o della colpa grave che del nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno” da parte dell’assessore e del tecnico, sia perché avevano cercato di porre rimedio a situazione createsi prima del loro arrivo (per l'assessore) sia per la competenza nei pagamenti (per il tecnico) a fronte di gravi inadempienza anche da parte del gestore.

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