Gazebo in piazza Italia, per il Tribunale amministrativo regionale la struttura è illegittima
Respinto il ricorso della società contro l'ordinanza comunale che imponeva la rimozione e una multa
La tensostruttura in piazza Italia, ad uso di un albergo, non è legittima. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso della società contro il diniego del Comune di Perugia ad installare l’opera “in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica” imponendo “il ripristino dello stato originario dei luoghi”.
La società, assistita dall’avvocato Giuseppe Caforio, aveva contestato la comunicazione del Comune di Perugia - Area Governo del Territorio e Smart City – Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE “avente ad oggetto la realizzazione di manufatto in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, in Perugia, Piazza Italia, 12”, che imponeva anche la sospensione dell’attività di pubblico esercizio, somministrazione di alimenti e bevande. Il Comune si era costituito davanti al Tribunale amministrativo regionale con gli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi.
La società aveva chiesto di poter “occupare il suolo pubblico in Piazza Italia n. 12 “con pedana con strutture ombreggianti per somministrazione all’esterno del cibo e bevande”, per il periodo dal 22 maggio 2020 al 9 ottobre 2020 ed una superficie concessa di 70 mq a terra”.
In seguito il Comune autorizzava la società a occupare la medesima area “con ulteriore pedana e con strutture ombreggianti per somministrazione all’esterno del cibo e bevande” per il periodo dal 19 giugno 2020 al 9 ottobre 2020, per una superficie concessa di 20 mq a terra”. Entrambe le autorizzazioni venivano prorogate per il periodo dal 10 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
A seguito degli accertamenti compiuti dagli agenti del Corpo di Polizia municipale nell’ottobre del 2021, il Comune di Perugia intimava la rimozione di una struttura ritenuta dall’amministrazione comunale “per nulla assimilabile” a quelle per cui la società aveva ottenuto l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e ritenuta realizzata in assenza di titolo edilizio e paesaggistico, in area sottoposta a vincolo, preannunciando in difetto l’esecuzione di ufficio e l’applicazione della connessa sanzione pecuniaria.
Il manufatto di cui trattasi occupa una superficie di circa 70 mq., e si compone di “una struttura metallica autoportante con copertura in pannello composito avente dimensioni esterne di 10 m x 7 x h. 2,90 m circa, (che) risulta tamponato sui quattro lati con vetrate apribili ed è adibito a sala di somministrazione con tavoli, sedie, apparecchiamenti, impianto audio e impianto di climatizzazione…”.
La società contesta il fatto che il Comune di Perugia non abbia tenuto contro della “normativa derogatoria susseguitasi negli ultimi anni – prorogata di volta in volta sino al 31 marzo 2022” (norme Covid, ndr) e che “l’opera installata sarebbe conforme a quanto disposto dal Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del centro storico per ristoro all’aperto (dehors)” e “non necessiterebbe in ogni caso di autorizzazione paesaggistica”.
Per i giudici amministrativi non è applicabile “la normativa emergenziale” e la “realizzazione di tali tipologie di interventi in zona paesaggisticamente vincolata non è sottratta all’obbligo di previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica”.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, dando ragione al Comune di Perugia.